FOCUS: “Completamento di opere incompiute e progettazione BIM: anche i progetti “ereditati” devono conformarsi al nuovo Codice dei Contratti”

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Cosa accade se si deve completare un’opera iniziata con il vecchio Codice?

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e il progressivo consolidamento del nuovo impianto normativo in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti si trovano a dover affrontare numerosi casi di transizione. Tra questi, uno dei più complessi riguarda la gestione di opere pubbliche rimaste incompiute a seguito della risoluzione del contratto originario.

Il caso tipico riguarda un progetto redatto sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, per il quale l’amministrazione intende oggi bandire una nuova procedura di completamento, eventualmente tramite appalto integrato.

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Sorgono, quindi, due quesiti fondamentali:

  • È necessario adeguare il progetto originario alle disposizioni del nuovo Codice?
  • In caso affermativo, si deve applicare anche l’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di BIM?

Il parere del MIT: obbligo di BIM anche per progetti pregressi da porre a base di gara

A fornire un chiarimento autorevole è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3353 del 3 aprile 2025.

La questione è stata sollevata da una stazione appaltante impegnata a riavviare una procedura di completamento, con un valore residuo dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Il progetto originario era stato predisposto secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e la gara era stata successivamente risolta.

L’amministrazione chiedeva se, per l’affidamento dell’appalto integrato, fosse necessario sviluppare la progettazione in modalità BIM, ai sensi dell’art. 43 del nuovo Codice.

La risposta del MIT è netta:

Il fatto che il progetto iniziale sia stato redatto sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 non esclude l’obbligo di adeguamento al nuovo impianto normativo, ivi compreso l’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023”.

Ciò significa che l’obbligo di progettazione con metodologia BIM trova piena applicazione anche ai progetti “ereditati”, nel momento in cui essi vengano aggiornati per essere posti a base di gara, soprattutto se la gara è da affidarsi mediante appalto integrato.

Cosa prevede l’art. 43 del Codice dei Contratti Pubblici

Il nuovo art. 43, come riformulato dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), prevede:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro.”

Rispetto al testo originario del Codice (che fissava la soglia a 1 milione di euro), il Correttivo ha innalzato la soglia a 2 milioni, ha disciplinato i casi particolari (beni culturali) e ha introdotto una disciplina più articolata, con:

  • obbligo generalizzato (comma 1) per opere sopra soglia;
  • facoltà opzionale (comma 2) per importi inferiori, con possibile attribuzione di punteggio premiale nei criteri di aggiudicazione;
  • requisiti tecnici e organizzativi (comma 4), individuati nell’allegato I.9, tra cui interoperabilità, anagrafe patrimoniale, contenuto minimo del capitolato informativo, formazione, e disponibilità di personale qualificato

Adeguamento progettuale come presupposto dell’obbligo BIM

La logica dell’art. 43 è chiara: non si applica retroattivamente, ma si applica ogniqualvolta il progetto venga aggiornato per essere posto a base di gara ai sensi del nuovo Codice.

Nel caso di appalto integrato, l’aggiornamento è strutturale, poiché occorre predisporre un progetto almeno a livello di fattibilità tecnico-economica coerente con le norme attuali. L’adeguamento comporta quindi anche l’applicazione dei metodi e strumenti BIM.

FASE

ATTIVITA’ RICHIESTA

RIFERIMENTO NORMATIVO/TECNICO

1. Verifica del valore

Accertare che il valore residuo dei lavori superi i 2 milioni di euro

Art. 43, comma 1, D.Lgs. 36/2023

2. Analisi progettuale

Verificare se il progetto originario necessita di aggiornamento sostanziale per essere posto a base di gara

Parere MIT n. 3353/2025

3. Adeguamento progettuale

Predisporre o aggiornare il progetto secondo i livelli previsti dal nuovo Codice

Allegato I.7 e I.8, D.Lgs. 36/2023

4. Applicazione BIM

Integrare la progettazione con metodologia BIM, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 43

Art. 43, Allegato I.9

5. Capitolato informativo

Redigere o aggiornare il capitolato informativo secondo i contenuti minimi richiesti

Allegato I.9, par. 2.2 e 2.3

6. Requisiti interni

Verificare la presenza di personale qualificato o attivare percorsi di formazione dedicati

Art. 43, comma 4 e Allegato I.9, par. 3.2

7. Coordinamento con progettisti

Assicurare la corretta interoperabilità e gestione digitale del progetto

Allegato I.9, par. 4.1 e ss.

 

Conclusioni

A partire dal 2025, l’obbligo di utilizzo del BIM nelle progettazioni pubbliche superiori a 2 milioni di euro è una regola generale e inderogabile, che si applica anche in caso di progetti preesistenti da aggiornare per l’affidamento dei lavori residui.

Per i RUP e le stazioni appaltanti ciò comporta un cambio di paradigma: non si tratta più solo di rispettare una procedura, ma di adottare un modello gestionale e digitale integrato, coerente con gli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del nuovo Codice.

A cura della Redazione TuttoGare PA del 16/04/2025

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