FOCUS: “Affidabilità e congruità dell’offerta: il TAR Campania ribadisce l’ampia discrezionalità della stazione appaltante”

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La vicenda

Con la sentenza n. 5969 del 25 agosto 2025 il TAR Campania ha rigettato il ricorso proposto da un concorrente contro l’aggiudicazione di una gara ponte indetta da un’azienda ospedaliera per il servizio di manutenzione di impianti e strutture del complesso ospedaliero.

Il ricorrente aveva formulato tre ordini di censure:

  1. mancato possesso dei requisiti generali da parte dell’aggiudicataria per pregresse vicende penali, fiscali e contrattuali;
  2. illogicità nell’attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione;
  3. omessa attivazione della verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023.

Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure.

Di seguito saranno approfonditi, in particolare, i profili legati alla valutazione dei requisiti generali e alla verifica di anomalia.

 
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Gravi illeciti professionali e obblighi dichiarativi

Il Collegio ribadisce che l’operatore economico è tenuto a dichiarare anche vicende non definitivamente accertate, purché rilevanti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante deve svolgere un apprezzamento autonomo sulla rilevanza dei fatti dichiarati rispetto all’affidabilità in concreto del concorrente con riferimento allo specifico contratto. Il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e si arresta alla verifica di manifesta illogicità, contraddittorietà o difetto istruttorio.

Nel caso di specie l’aggiudicataria ha assolto agli obblighi dichiarativi. Il RUP ha svolto istruttoria e valutazioni documentate sulle vicende indicate, escludendo che integrassero cause di esclusione automatica o che incidessero negativamente sull’affidabilità. È stato richiamato il principio per cui l’onere motivazionale è rafforzato in caso di esclusione, non di ammissione.

Quanto alle irregolarità fiscali la stazione appaltante ha acquisito certificazioni aggiornate attestanti l’assenza di carichi in una fase successiva e ha considerato pagamenti effettuati, strumenti deflattivi e contenzioso pendente. Non essendovi violazioni definitivamente accertate né situazioni consolidate, non ricorrevano i presupposti escludenti. In relazione a precedenti vicende penali riferite a soggetti cessati, le verifiche presso i registri competenti non hanno fatto emergere annotazioni ostative.

Con riguardo all’indicazione del subappalto, l’offerta ha espresso un impegno quantitativo entro i limiti di legge, con richiamo a macro categorie e massimale di riferimento, ritenuto sufficiente a delineare l’oggetto dell’impegno.

Verifica di anomalia dell’offerta

Il punto più delicato del ricorso riguardava l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta.

Secondo il ricorrente, il provvedimento di aggiudicazione sarebbe stato illegittimo in quanto la stazione appaltante non aveva dato corso al procedimento di verifica previsto dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023.

Il TAR ha tuttavia precisato che la norma in questione stabilisce l’obbligo di verifica solo in presenza di specifici elementi che facciano apparire l’offerta anormalmente bassa.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della congruità è già in parte incorporata nella complessiva attività di apprezzamento svolta dalla Commissione.

Da qui la scelta del legislatore di limitare l’obbligo di verifica automatica ai soli casi in cui il punteggio raggiunga determinate soglie, rimettendo negli altri casi la decisione alla discrezionalità della stazione appaltante (Cons. Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818).

In tale prospettiva, la decisione dell’amministrazione di procedere o meno a una verifica facoltativa della congruità non necessita di particolare motivazione ed è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto (Cons. Stato, V, 28 marzo 2025, n. 2612; V, 30 maggio 2022, n. 4365).

Il TAR ha quindi ritenuto legittima la scelta di non attivare il subprocedimento, poiché l’offerta non presentava elementi evidenti di incongruità e il ricorrente non aveva fornito indizi concreti di anomalia.

Indicazioni operative

  1. L’obbligo dichiarativo è ampio ma non conduce automaticamente all’esclusione. Occorre una valutazione in concreto dell’affidabilità in relazione allo specifico contratto.
  2. Il RUP deve svolgere verifiche documentali proporzionate e motivare adeguatamente, ricordando che la motivazione analitica è richiesta in via rafforzata per le esclusioni.
  3. La verifica di anomalia è obbligatoria solo nei casi tipizzati. Negli altri, l’omissione non è illegittima se l’offerta non presenta indici chiari di incongruità.

Conclusioni

Il TAR ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione, riaffermando che le scelte discrezionali della stazione appaltante in tema di affidabilità e verifica dell’anomalia non sono sindacabili nel merito, salvo evidenti vizi di manifesta illogicità o difetto istruttorio.

La pronuncia si colloca in linea con il consolidato orientamento volto a preservare la sfera di autonomia tecnica e amministrativa delle stazioni appaltanti.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 03/09/2025

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