Esclusione automatica e metodo “A”: le offerte pari o superiori alla soglia devono essere escluse
In caso di esclusione automatica determinata secondo il metodo A dell’Allegato II.2, devono essere escluse le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.
Il “correttivo” chiude, proprio sul piano dell’intervento legislativo, l’infelice formulazione dell’Allegato II, in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso e scelta dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dell’Allegato II.2.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAVi era infatti un difetto di coordinamento tra le disposizioni contenute nell’allegato II.2 del nuovo Codice perché, con riferimento al metodo A, per un verso si prevede che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso “pari o superiore” a una soglia di anomalia determinata (punti 1 e 2), dall’altro, si concludeva disponendo che tutti gli sconti “superiori” alla soglia di anomalia fossero automaticamente esclusi (punto 3).
Dopo che Cons. Stato, sez. VII, 1 luglio 2024, n. 5780 aveva stabilito che, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dell’allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 va interpretato nel senso che deve essere escluso l’operatore economico che abbia offerto un ribasso pari o superiore (e non solo superiore) alla soglia di anomalia, in continuità con l’analoga previsione contenuta nel previgente codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ora è intervenuto il legislatore.
L’articolo 85 del Decreto Legislativo 209/2024 prevede infatti:
1.All’Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte (Articolo 54, comma 2) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al primo paragrafo «METODO A» punto 3), le parole: «sconti superiori» sono sostituite dalle seguenti: «sconti pari o superiori».
In questo caso, insomma, il “correttivo” ha realmente corretto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/01/2025 di Roberto Donati
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