Equivalenza prestazionale e certificazioni

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Difettando i prodotti offerti delle caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis a pena di esclusione (assenza della certificazione UNI EN 867-5) non può esserne attestata l’equivalenza.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 29/05/2024, n. 4114:

28. Le valutazioni della Stazione appaltante circa l’equivalenza prestazionale non possono essere condivise.

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29. In giurisprudenza si distingue tra le “specifiche tecniche”, rispetto alle quali il principio di equivalenza è sempre applicabile, e i “requisiti minimi obbligatori”, che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.

30. Il principio di equivalenza, nondimeno, è stato ritenuto estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, sulla scorta di un approccio “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche sono richieste al fine di assicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità.

31. In tali casi, quindi, è possibile ammettere la prova che le finalità perseguite dall’appalto siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 18 giugno 2024 n.5455; Consiglio di Stato, Sezione III, 6 settembre 2023, n. 8189).

32. In tali ultime ipotesi, infatti, l’estensione in via giurisprudenziale dell’ambito di applicazione del principio di equivalenza, ancorché in sé e per sé non confliggente con il diritto europeo, trova fondamento non già nelle esigenze pro-concorrenziali perseguite dal citato articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE, ma nel più generale principio del favor partecipationised è in ogni caso coerente con il principio del risultato come declinato all’art. 1 del d.lgs. 36/2023.

33. Nella prospettiva così delineata – e pur volendosi prescindere dal fatto che il prodotto offerto dalla controinteressata è monouso – l’offerta dell’aggiudicataria non poteva essere ammessa difettando tale prodotto delle caratteristiche tecniche richieste della lex specialis a pena di esclusione con rinvio alla normativa UNI EN 867-5, in assenza della relativa certificazione (in argomento, si veda Consiglio di Stato sez. V, 4 febbraio 2025, n.885).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/05/2025 di Roberto Donati

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