Curriculum inserito nella busta amministrativa. E’ una mera irregolarità

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L’anticipazione dell’allegazione dei curricula all’interno della “busta virtuale” contenente la documentazione amministrativa non comporta alcuna violazione del principio di segretezza delle offerte o del divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta.

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Questo quanto stabilito da Tar Umbria, Sez. I, 26/06/2024, n. 486 nel rigettare il ricorso:

Va, inoltre, evidenziato che l’anticipazione dell’allegazione dei curricula all’interno della “busta virtuale” contenente la documentazione amministrativa non comporta alcuna violazione del principio di segretezza delle offerte o del divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta (e quindi ancora una volta alcun vulnus alla par condicio tra i partecipanti), dovendo quest’ultimo essere correttamente riferito ad ipotesi di commistione tra elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (che non ricorre nel caso in esame). Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere la recente giurisprudenza che, con riferimento ad una fattispecie per molti versi analoga, ha affermato che «l’anticipazione del contenuto dell’offerta tecnica nella busta “virtuale” contenente la documentazione amministrativa non comporti la violazione del divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta. Tale divieto, invero, costituisce applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica che trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione. … Nessun vulnus può derivare, pertanto, al corretto svolgimento delle fasi della procedura di gara, dall’erronea anticipazione della sola proposta tecnica nella busta contenente la documentazione ammnistrativa il cui esame non è caratterizzato, come è noto, da alcuna valutazione di tipo discrezionale richiedendosi alla stazione appaltante solo di verificare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione in capo alle imprese concorrenti previa attivazione, ove necessario, del soccorso istruttorio» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 febbraio 2024, n. 87).

Né l’operato della S.A. appare censurabile alla luce della previsione delle richiamate disposizioni della legge di gara, essendo condivisibile la lettura non formalistica della lex specialis che ha guidato l’agire dell’Amministrazione, in linea con i principi di cui agli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 36 del 2023. Correttamente, quindi, l’Amministrazione non ha provveduto all’esclusione della controinteressata, trovandosi nel caso in esame dinnanzi ad una mera irregolarità e non ad una incompletezza dell’offerta tecnica, posto che tutti gli elementi richiesti erano di fatto presenti all’interno del fascicolo virtuale dell’operatore economico, sebbene in parte collocati aliunde.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/06/2024 di Roberto Donati

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