Se la Convenzione Consip non soddisfa tutte le necessità, la gara prosegue!

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Impresa aggiudicataria di Convenzione Consip impugna la decisione di proseguire nell’appalto del servizio di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie della Liguria.

Va evidenziato come la procedura espletata dalla Centrale di Committenza regionale sia stata avviata prima dell’attivazione della Convenzione Consip e la decisione di proseguire nella gara sia stata assunta dalla Giunta Regionale dopo apposita istruttoria conseguente alla suddetta attivazione.

L’istruttoria aveva infatti concluso che

«a. Il completo accesso alla convenzione MIES2 per la Regione Liguria non è garantito;

b. MIES2 e GMS-SSL non sono completamente sovrapponibili e l’adesione alla convenzione CONSIP comporterebbe da una parte esigenze da soddisfare con procedure ulteriori, dall’altra diseconomie ………..;

c. Sotto il profilo economico la confrontabilità è parziale e non dirimente ……….;

d. Sotto il profilo tecnico i due contratti, pur con rilevanti affinità, perseguono scopi diversi e solo parzialmente paragonabili.”

Il ricorso avverso la decisione della Giunta Regionale viene così respinto  da Tar Liguria, Sez. II, 14/10/2020, n.694:

Se è vero che l’opzione tra aderire alla convenzione Consip oppure portare a termine la procedura di gara regionale comporta delle valutazioni sulla convenienza delle condizioni dei due capitolati e, più in generale, di opportunità, le quali rientrano nell’ambito della discrezionalità, in parte amministrativa e in parte tecnica, dell’Amministrazione, è altresì vero che una simile scelta è comunque sindacabile per eccesso di potere, dunque nei limiti dell’evidente illogicità, della contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà o dell’irragionevolezza.

Il motivo articolato dalla ricorrente censura proprio il mancato rispetto dei principi che circoscrivono e governano l’esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione ed è quindi, entro questi limiti, astrattamente ammissibile.

26. Nel merito, tuttavia, la censura è infondata.

Come anticipato, la scelta della Regione costituisce esercizio di discrezionalità, in parte tecnica (laddove vengono raffrontate le condizioni economiche dei due capitolati), in parte amministrativa (laddove si prendono in considerazione il modello di gestione del servizio e l’opportunità di revocare una gara già bandita), la quale è sindacabile soltanto in quanto irragionevole.

Occorre altresì premettere che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del dl. n. 95 del 2012 (conv. in l. n. 135 del 2012), le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate da Consip spa (ovvero, secondo l’art. 1, co. 512, della legge di stabilità 2016, l. n. 208 del 2015, tutte le Amministrazioni individuate dall’ISTAT ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, tra cui rientrano anche le Regioni) possono procedere allo svolgimento di autonome procedure «qualora la convenzione non sia ancora disponibile».

Peraltro, anche nel caso in cui sia possibile ricorrere a una convenzione Consip, «permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro» (in questi termini, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1937 del 2018).

Nella specie, è pacifico che, al momento in cui ALISA ha bandito la gara (il 14.01.2019), la convenzione Consip-MIES II non era stata ancora attivata (evento verificatasi il 22.07.2019), e non era quindi precluso l’avvio di una procedura autonoma – la stessa ricorrente non censura il provvedimento impugnato per violazione delle norme che impongono il ricorso alle convenzioni Consip.

Quando poi la ricorrente ha invitato ad aderire alla convenzione nazionale, la scelta che la Regione è stata chiamata a effettuare presupponeva una valutazione, da un lato, della convenienza dei due capitolati e, dall’altro, dell’opportunità di revocare una procedura già bandita e in corso di svolgimento.

La decisione dell’Amministrazione di proseguire con la gara di fonda su un’analisi esauriente dei due capitolati, è congruamente motivata e, anche sul piano sostanziale, non pare irragionevole.

Sul punto appare dirimente il fatto che il valore della convenzione sia insufficiente a soddisfare le esigenze delle strutture regionali.

Pertanto, secondo il Tar, non risulta irragionevole la scelta della Regione di proseguire con la gara europea in corso, considerato che la convenzione Consip – non attiva al momento del bando e divenuta disponibile successivamente – soddisferebbe solo in parte le esigenze delle strutture sanitarie territoriali.

Il ricorso viene respinto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/10/2020 di Roberto Donati

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