Concessioni: è applicabile l’istituto della proroga tecnica di cui all’art. 120, c. 11 del Codice?

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L'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, come noto, disciplina al comma 11 l’istituto della c.d. proroga tecnica: In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto».

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Detta norma, siccome inserita nel libro relativo agli appalti, è applicabile anche alle concessioni?

Secondo T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 febbraio 2025, n. 66 tale disposizione deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell’individuazione del nuovo operatore economico affidatario.

La ratio della c.d. proroga tecnica è quella di consentire, in via eccezionale e temporanea, la continuità delle prestazioni oggetto del contratto in scadenza con l’Amministrazione, in attesa della instaurazione del nuovo rapporto contrattuale; tale esigenza, prevista per i contratti di appalto, deve ritenersi estensibile, in via analogica, anche alla disciplina delle concessioni, tanto più ove, come nel caso di specie, venga in rilievo la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.

Conclusivamente, nel caso di specie trova applicazione l’art. 120, comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, risultando necessario disporre una proroga tecnica del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse da sinistri stradali o da dispersione di materiali sulla sede stradale nelle more dell’individuazione del nuovo operatore economico affidatario, mentre non trovano applicazione le limitazioni di valore delle modifiche contrattuali di cui al successivo art. 189, comma 6, evidentemente riferibili alle sole ipotesi tassativamente contemplate dal medesimo art. 189 in relazione alle “concessioni”“.

Serve però una notazione alla sentenza.

Il comma 5 dell’art. 178 del Codice prevede che “La durata dei contratti di concessione non e prorogabile“, e lo stesso articolo si premura di definire l’eccezione alla regola, prevedendola esclusivamente per la gestione delle tratte autostradali (Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali e affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificita della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilita , valuta il modello piu idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche).

Pronuncia ad ogni modo pragmatica e ragionevole, sebbene non strettamente aderente alla littera legis, che alligna il divieto di proroga previsto dall’art 178 alla sola proroga cd. contrattuale (i.e. art. 120 c. 10), e non già alla proroga tecnica (i.e. art. 120 c. 11).

L’interpretazione letterale della norma, del resto, avrebbe comportato una inaccettabile sospensione di un “servizio pubblico essenziale, quale quello di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse da incidenti stradali e da dispersione di materiali solidi e liquidi sulla sede stradale, servizio che il Comune non avrebbe potuto sospendere, pena la compromissione delle condizioni di sicurezza stradale e, quindi, della pubblica incolumità“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/02/2025 di Elvis Cavalleri

 

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