Certificazioni di qualità non ammesse tra i requisiti di partecipazione. Procedura da rifare

In una gara per l’affidamento di servizi sanitari, la previsione di una clausola dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione, non è conforme al Codice degli Appalti.

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Pertanto, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e a bandirne una nuova in conformità alle indicazioni fornite. Lo ha stabilito Anac con la delibera n. 203, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 21 maggio 2025.
La procedura in questione riguardava l’affidamento di un servizio per la realizzazione di un sistema integrato di archiviazione, tracciabilità e rintracciabilità di vetrini, blocchetti, macro cassette, macro vetrini, comprensivo della realizzazione e gestione di un archivio di conservazione a lungo termine e dell'allestimento di archivi temporanei per un periodo di sessanta mesi. L’importo dell’affidamento è di cinque milioni e mezzo di euro (5.580.897,74 euro).
In base alla ricostruzione di Anac, “l’operato della Stazione appaltante in tema di determinazione dei requisiti di partecipazione è viziato da una incompleta e carente istruttoria, difettando, in particolare, la corretta declinazione degli stessi in conformità alla disciplina di riferimento”.
“In caso di carenza della certificazione di qualità richiesta nel Capitolato – scrive l’Autorità -, non pare dubbio che questa determini l’esclusione del concorrente. Appare dirimente in tal senso la formulazione dell’ultimo inciso che richiede la “comprova” della certificazione che i partecipanti devono dichiarare di possedere. In funzione di ciò - indipendentemente dalla fonte, purché contenuta nella lex specialis - la previsione in esame non appare correttamente apposta. Deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità.
Fonte: ANAC del 29/05/2025

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