Annotazione nel Casellario ANAC: perimetro di esercizio del potere di annotazione

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Nell’accogliere il ricorso il Tar del Lazio ricorda quale sia il perimetro del corretto esercizio del potere di annotazione nel Casellario ANAC.

Questo quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 28/11/2024, n. 21444:

4.2. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo individuato il perimetro del corretto esercizio del potere di annotazione, chiarendo che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia la sua utilità in concreto, quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico colpito dall’annotazione. In proposito è stato chiarito che “in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)” e che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)” (Tar Lazio, sez. I, 7 aprile 2021, n. 4107).

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Con particolare riferimento alla fattispecie della revoca dell’aggiudicazione è stato ritenuto che “il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senz’altro nell’alveo applicativo dell’art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, che ben può essere annoverata tra le «altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico» delle quali l’art. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette l’iscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del contratto soggiace, infatti, all’obbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua affidabilità professionale.” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 dicembre 2023, n. 19991 nonché Consiglio di Stato, sez. V, 1 luglio 2024, n. 5781).

In tale contesto è stato ulteriormente sottolineato come l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta “a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione.” (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318).

5. Fatte tali dovute premesse sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento i motivi di ricorso, volti a denunciare il difetto di istruttoria nel procedimento che ha condotto all’annotazione, sono fondati. Nel caso di specie, infatti, all’esito dell’istruttoria svolta dal collegio, è emerso che il provvedimento impugnato è il frutto di un’istruttoria carente che non ha tenuto in debita considerazione le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda in questione, puntualmente evidenziate dall’operatore economico nel corso del procedimento e che avrebbero giustificato un supplemento di istruttoria che l’Autorità non ha eseguito.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/11/2024 di Roberto Donati

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