Ancora sui presupposti che determinano l’incompatibilità tra RUP e commissario di gara

Dopo il recente intervento del Tar friulano qui proposto, oggi è quello siciliano ad indagare sul delicato cumulo di mansioni in capo al RUP.

Nel caso scrutinato (ambito sanitario) la ricorrente lamenta l’illegittima composizione della commissione giudicatrice in quanto il Direttore dell’U.O. proponente ha rivestito la qualifica di responsabile unico del procedimento, la qualifica di presidente della commissione di gara e di soggetto che ha nominato la commissione medesima; di soggetto che ha proposto l’indizione della gara e che ha approvato gli atti di gara relativi.

Secondo Tar Sicilia, Catania, sez. I, 14 ottobre 2019, n.  2377  il ricorso è fondato in quanto tale “coacervo di funzioni non appare compatibile con i principi” di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.

Infatti, il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 27/02/2019, n.1387, ha condivisibilmente affermato che il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, cit. è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione giudicatrice, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta.

Quanto alla commistione di funzioni rilevabile nel caso in questione, non può che condividersi il principio affermato da Consiglio di Stato sez. V, 09/01/2019, n.193, secondo il quale sussiste in ogni caso una situazione di incompatibilità sostanziale nel caso in cui il presidente della Commissione è stato il R.U.P., ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara e del capitolato speciale, da lui approvato, e ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale presidente.

Pertanto, il ricorso dev’essere accolto risultando decisivo ed assorbente il rilievo contenuto nel primo motivo di ricorso.

La radicalità del vizio, che invalida la procedura fin dalla sua indizione con contestuale nomina della commissione giudicatrice, del soggetto delegato alle attività amministrative e del RUP, impone la riedizione della procedura; tanto determina l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, al cui esame la ricorrente non mantiene alcun interesse”.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14 Ottobre 2019 - Scritto da Elvis Cavalleri 

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