Ai fini della limitazione del diritto di accesso ai documenti tecnici non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how

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Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. L’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

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Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 17/07/2025, n. 6280:

Tuttavia, non può condividersi quanto sostenuto dall’appellante e, cioè, che l’attività di vigilanza, nella quasi totalità, per la sua stessa natura, imponga condizioni di segretezza, necessarie per garantire la sicurezza dei propri clienti. La salvaguardia dei clienti esige certamente una serie di precauzioni nella divulgazione delle informazioni, ma non anche la segretezza del modulo organizzativo generale dell’attività di vigilanza e delle offerte (o di parte delle offerte) formulate nei confronti dei propri clienti. Invero, le esigenze di sicurezza del cliente non richiedono la segretezza dell’offerta (o di parti dell’offerta) nei confronti dei propri concorrenti nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, ma piuttosto escludono la divulgazione delle informazioni nei confronti dei terzi.

Nel caso di specie, la stessa appellante ha allegato che le parti secretate dell’offerta riguardano la propria struttura organizzativa/funzionale e le verifiche interne per la gestione della esecuzione dei servizi previsti; gli strumenti di reportistica del servizio erogato; la proposta migliorativa delle attrezzature/dotazioni per l’esecuzione dell’appalto; il sistema di registrazione del passaggio della ronda; la proposta migliorativa relativa alla gestione delle anomalie e delle situazioni di emergenza (parametri di valutazione dell’offerta tecnica 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), senza, in alcun modo, chiarire quali siano le particolari competenze sviluppate e ad esse sottese. Gli elementi indicati riguardano in modo generico l’attività imprenditoriale in esame (la struttura organizzativa e funzionale e la gestione delle anomalie e delle situazioni di emergenza) e gli strumenti usati nel suo esercizio (le attrezzatture e dotazioni, il sistema di registrazione del passaggio della ronda). Deve, al contrario, ribadirsi che “ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è … sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (così da ultimo Cons. Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8257 e Cass., Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547). Pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/07/2025 di Roberto Donati

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