Accesso in materia di appalti ed interesse giuridicamente rilevante

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La ricorrente ha sostenuto di avere interesse all’ostensione in quanto precedente gestore del “medesimo” servizio di pulizia di alcune strutture ospedaliere di Asl.

Lamenta l’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dall’Azienda sull’istanza di accesso, poiché contrastante sia con l’art. 53 comma 5, D.Lgs. 50/2016, sia con gli artt. 22 e 24 legge n. 241/1990.

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Tar Campania, Napoli, Sez. V, 05/09/2024, n. 4826, respinge il ricorso:

2.- Il ricorso è infondato per le ragioni si seguito esposte.

Si osserva preliminarmente che l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge.

Alla stregua della richiamata disciplina, i portatori di un interesse specifico hanno quindi diritto di accedere ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, intendendo per tali le situazioni giuridiche soggettive che presentino un collegamento diretto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce.

D’altra parte, il concetto di interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse all’impugnazione, non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia, infatti, come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull’Amministrazione, giacché, da un lato, l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, dall’altro, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile (Cons. Stato, VI Sez., 17 marzo 2000 n. 1414; 3 novembre 2000 n. 5930).

In definitiva, hanno titolo all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Con specifico riferimento al contesto normativo dei contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa ha ravvisato un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara ovvero a pretese economiche risarcitorie/indennitarie, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale inter alios.

In altri termini, l’accesso in materia di appalti, disciplinato dall’art. 53 d.lgs. 50/2016, richiede, quale presupposto imprescindibile, affinché il partecipante possa prendere visione di tutti i documenti di gara, comprese le offerte degli altri concorrenti contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, la dimostrazione non già di un generico interesse alla tutela in giudizio dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, ovvero la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e la difesa in giudizio degli interessi dell’istante, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 01/06/2023, n. 9373).

Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, occorre rilevare come la resistente ASL abbia specificamente allegato e provato la conoscenza aliunde della documentazione oggetto dell’istanza ostensiva, essendo stata quest’ultima depositata nei diversi giudizi che avevano visto contrapposte le odierne parti.

È ben noto, difatti, come l’ordinamento ammetta la parte evocata in lite, sebbene contumace, di un giudizio amministrativo alla piena cognizione degli atti acquisiti al fascicolo processuale, anche in vista dell’eventuale proposizione dell’eventuale gravame. Il diritto di accedere al fascicolo processuale spetta alle parti evocate in giudizio anche prima e indipendentemente dalla loro costituzione, in base dell’art. 76 disp. att. c.p.c., modificata dall’art. 7 d.l. 7 ottobre 1994 n. 571, convertito con modificazioni dalla l. 6 dicembre 1994 n. 673. La modifica risulta, del resto, ispirata alla chiara ratio di dare piena attuazione al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.; diritto che include di certo anche la facoltà di scegliere consapevolmente di non costituirsi in giudizio, che la parte deve poter esercitare dopo aver preso integrale visione del fascicolo processuale. Discende da quanto detto che la richiamata previsione dell’art. 76 disp. att. del c.p.c. reca una prescrizione normativa non solo compatibile con il c.p.a., ma che costituisce anche espressione del fondamentale canone di cui all’art. 24 cost.. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto all’art. 39 c.p.a..

Pertanto, trattandosi di atti e documenti che già erano nella disponibilità giuridica dell’interessata, la ricorrente non ha motivo di dolersi di un diniego fondato sull’avvenuto loro deposito presso il giudice investito della controversia e sulla conseguente insussistenza di un persistente interesse, attuale e concreto, meritevole di tutela quanto alla pretesa ostensione degli stessi, che è stato, per quanto precede, già integralmente soddisfatto.

Del resto, ove anche una parte degli atti richiesti non fosse contenuta tra quelli presenti nel fascicolo processuale dei citati giudizi, sarebbe stato onere della ricorrente specificare di quali atti si trattasse, allegando e precisando la loro strumentalità rispetto all’ulteriore interesse difensivo sotteso alla proponenda azione, onde consentire al giudice adito di provvedere nei soli limiti in cui realmente sarebbe spettato il diritto di accesso.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/09/2024 di Roberto Donati

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