Confermando i precedenti giurisprudenziali in materia, il Tar ha previsto l’obbligo del seggio di gara di portare a conoscenza, preventivamente, dei partecipanti circa la data e il luogo della seduta della commissione.
La pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni.
E, inoltre, risponde all’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta violati i sigilli, in mancanza di un riscontro immediato.
A cura di ASFEL del 26/09/2017
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