Verifica anomalie delle offerte di punteggio superiore ai 4/5: compatibile col nuovo Codice Appalti

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Verifica di anomalie delle offerte di punteggio superiore ai 4/5: compatibile col nuovo Codice Appalti

Prevedere nel bando di gara la verifica dell’anomalia delle offerte con punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica, è ammissibile e compatibile con il nuovo Codice Appalti. La stazione appaltante ha, infatti, un’ampia discrezionalità sulla scelta di procedere o meno, alla verifica facoltativa di anomalia delle offerte.  Il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere indicato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

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Lo ha evidenziato Anac, con la delibera di precontenzioso n. 450, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.
L'Autorità è intervenuta rispondendo ad una richiesta di parere riguardo all’Accordo Quadro di Consip, suddiviso in sei lotti, concernente la prestazione dei Servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, per un importo di 241.500.000 euro.

L’Anac ha precisato che “la previsione nel bando di gara dell’attivazione della verifica dell’anomalia in relazione alle offerte che ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica deve ritenersi ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche in materia di verifica di anomalia”.
Per questo, respingendo la richiesta del ricorrente, il Consiglio di Anac ha deliberato che “l’adozione del criterio del superamento dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile per l’offerta tecnica ed economica ai fini dell’individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia non appare affetta da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità; la mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia delle offerte non risulta viziata da profili di manifesta irragionevolezza; la qualificazione dei servizi oggetto di gara come servizi di natura intellettuale determina, l’insussistenza dell’obbligo per l’operatore economico di indicare, nell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza”.
Conseguentemente, la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere spiegazioni su tali voci di costo nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta.

Fonte: ANAC del 25/11/2024

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