L’attività di trasporto (anche di rifiuti), se nell’appalto ha carattere complementare e accessorio, non costituisce subappalto

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Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello, ribadisce il proprio orientamento secondo cui non costituisce subappalto l’attività di trasporto (anche di rifiuti), qualora nella complessiva economia del contratto rivesta carattere complementare e accessorio.

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Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 20/07/2023, n. 7113:

Invero, alla luce di quanto sin qui riferito, va escluso che costituisca subappalto “l’attività di trasporto (anche di rifiuti) che, pur compresa nel complessivo oggetto del contratto in quanto necessaria per la corretta esecuzione della prestazione principale, rivesta in rapporto a quest’ultimo e nella complessiva economia del contratto carattere complementare e accessorio” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2022, n. 1273; 21 maggio 2020, n. 3211; 24 gennaio 2020 n. 607), da cui la possibilità di sub-affidamento (e non di sub-appalto) a terzi autorizzati del servizio di trasporto dei rifiuti a discarica, ai sensi dell’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, va escluso che la stazione appaltante, non disponendo l’esclusione di xxxx dalla gara per carenza di iscrizione all’ANGA categoria 4, abbia male applicato la legge di gara.

Invero, se i principi di proporzionalità e ragionevolezza inducono a ritenere che non possa prescindersi dal requisito dell’iscrizione in parola per poter concorrere a gare aventi a oggetto la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali, attività che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti, trattandosi di requisito richiesto ex lege per il suo svolgimento, gli stessi principi, in uno con quello, non meno rilevante, del favor partecipationis, impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito nell’ipotesi in cui oggetto precipuo e specifico dell’appalto non siano le attività di raccolta e trasporto di questi rifiuti, rivestendo queste carattere secondario e accessorio – e, nel caso in esame, anche eventuale – rispetto alle prestazioni da affidarsi (Cons. Stato, V, 3 giugno 2019, n. 3727; 23 luglio 2018, n. 4445).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/07/2023 di Roberto Donati

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