TAR Lombardia respinge il ricorso di gara: confermata l'aggiudicazione

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, con la sentenza del 5 luglio 2024, n. 2077, ha respinto il ricorso presentato dalla seconda classificata in una procedura di gara per l'affidamento di un servizio di esecuzione delle valutazioni indipendenti per interventi a sottosistemi strutturali e modifiche rilevanti. La ricorrente contestava l'aggiudicazione del servizio alla controparte, sollevando vari motivi di ricorso.

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La ricorrente ha denunciato numerose violazioni, tra cui la falsa applicazione di leggi e regolamenti, l'insostenibilità economica dell'offerta vincente e la mancata verifica di congruità. Inoltre, ha lamentato l'omissione di indicazioni sull'utile d'impresa, le spese generali e i costi della sicurezza interna aziendale, nonché una palese sottostima dei costi delle trasferte e del personale esterno.

Il TAR ha esaminato attentamente le accuse e ha rilevato che la stazione appaltante ha operato correttamente nell'aggiudicazione dell'appalto. È stato evidenziato che la gara, pur essendo al di sotto della soglia comunitaria, rientra nei settori speciali e segue le disposizioni specifiche del codice dei contratti pubblici.

Inoltre, il TAR ha sottolineato che la mancanza di una previsione esplicita per la verifica della congruità dell'offerta nella documentazione di gara non rappresenta un vizio tale da invalidare l'intera procedura. La verifica di anomalia dell'offerta non è obbligatoria per gli appalti nei settori speciali, salvo specifiche indicazioni nel regolamento applicato.

Infine, la ricorrente ha contestato la mancata indicazione del costo della manodopera da scorporare dall'importo soggetto a ribasso. Il TAR ha stabilito che tale omissione non impedisce la presentazione di un'offerta conforme ai requisiti legali, purché il costo del personale rispetti i livelli salariali indicati dai contratti collettivi nazionali e dalle tabelle ministeriali.

In conclusione, il TAR ha respinto i ricorsi, confermando la legittimità dell'aggiudicazione del servizio alla controparte. La sentenza ha anche stabilito la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, riconoscendo la complessità e la novità delle questioni trattate.

La redazione di TuttoGare PA del 10/07/2024

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