Sul divieto di lavoro autonomo occasionale negli appalti e sulla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro c.d. parasubordinato

Rinviando alla lettura integrale della complessa vicenda connessa alla congruità dei costi della manodopera nel settore delle indagini statistiche d, Cons. Stato, V, 24 febbraio 2025, n. 1514 analizza una interessante quaestio iuris che attiene alla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro c.d. parasubordinato.

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Il Collegio:
- in primo luogo ci rammenta che l’art. 54 bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 – vieta il ricorso alle prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi.
- in secondo luogo precisa che nel caso scrutinato non rileva la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (per la quale rinvia a Cons. Stato, V, 24 gennaio 2023, n. 783),
- in terzo luogo indaga la differenza tra lavoro autonomo e parasubordinato, ritienendo che quust’ultimo è pur sempre una forma di lavoro autonomo, caratterizzato, anche in caso di natura prevalentemente personale della prestazione, dalla collaborazione continuativa e coordinata. Quest’ultima è, in casi quale quello di specie, l’elemento effettivamente distintivo rispetto alla prestazione d’opera autonoma, in quanto postula che la prestazione d’opera o di servizio, a carattere personale, si svolga continuativamente in connessione o in collegamento con il preponente/committente, per contribuire alle finalità cui esso mira (cfr., in massima, Cass. sez. II, 6 maggio 2004, n. 8598, nonché, tra le altre, Cass. 25 giugno 2007, n. 14702).
In conclusione, il Collegio ritiene
- che non è in discussione la libertà di organizzazione imprenditoriale che la stazione appaltante deve riconoscere – e nell’appalto de quo ha riconosciuto – all’operatore economico concorrente, vigendo nel settore dei pubblici appalti comunque il “principio di autonomia dell’imprenditore (che discende dal principio costituzionale della libera iniziativa privata di cui all’art. 41 Cost.), il quale organizza e predispone autonomamente le risorse e i mezzi idonei e necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali oggetto dell’appalto” (Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4150).
- ma che piuttosto rilevano le esigenze rappresentate dalla stazione appaltante nella legge di gara, cui il modello organizzativo delle risorse da parte dell’imprenditore deve fornire riscontro
- nel settore delle indagini statistiche di durata medio-lunga e ad ampio raggio commissionate in ambito pubblico, quali quelle di specie, per evitare la cesura tra la committenza -che persegue l’obiettivo di avere un quadro completo ed omogeneo del panorama che intende monitorare- e il personale incaricato di effettuare tale monitoraggio, è necessario da parte dell’appaltatore l’utilizzo di forme contrattuali del rapporto di lavoro con i soggetti incaricati delle rilevazioni che consentano direzione e coordinamento (come affermato già nella decisione del T.a.r. del Lazio n. 10123/2022, citata dalla ricorrente in primo grado e riprodotta nella sentenza appellata, riferita ad un appalto analogo).
-
il contratto d’opera disciplinato dal codice civile presuppone il “lavoro prevalentemente proprio” del prestatore del servizio, che è giuridicamente – prima ancora che concretamente – incompatibile col servizio di indagini statistiche oggetto dell’affidamento quale delineato sia nella lex specialis che nella stessa offerta tecnica della ricorrente.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/02/2025 di Elvis Cavalleri

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