Stipula di nuovo CCNL nel corso della gara. Occorre verificare se l’offerta economica dell’impresa aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi
Impresa partecipa alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia per le sedi degli uffici, risultando esclusa da due lotti della gara per anomalia dell’offerta in relazione alla componente relativa ai costi della manodopera, ritenuti non congrui a seguito della stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Multiservizi, del 9 luglio 2021.
Nel corso del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, infatti, sarebbe emerso che con l’applicazione del nuovo CCNL l’impresa avrebbe subito una perdita annua per i servizi in appalto. L’amministrazione, pertanto, ha escluso l’offerta in quanto strutturalmente in perdita e inidonea a garantire l’esecuzione del contratto.
La società ha impugnato l’esclusione ma il Tar lo ha respinto.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAConsiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2023, n. 6652 respinge anche l’appello:
17.1. Nel caso in esame le due finalità convergono e si specificano nel senso che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.
17.2. Alla luce di tali rilievi, l’argomento invocato dall’appellante, secondo cui la valutazione di congruità è sempre riferita al momento in cui l’offerta è predisposta e presentata in gara, non è condivisibile né in termini generali né, soprattutto, quando si tratti di valutare la tenuta economica dell’offerta, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara.
17.3. Ne deriva che non è ravvisabile, sul punto, nemmeno un affidamento incolpevole dell’operatore economico offerente. Né tantomeno è invocabile la regola del tempus regit actum, resa inapplicabile dalle evidenziate finalità attribuite dal sistema alla procedura di verifica della congruità dell’offerta.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/07/2023 di Roberto Donati
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