Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti

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Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti

Semplificazioni in vista per le Stazioni Appaltanti. Dal 2024, enti e pubbliche amministrazioni compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell’anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente.

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Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha abrogato l’art.1 comma 32 della legge n.190/2012, e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall'1 gennaio scorso, viene meno l’obbligo di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC. Allo stesso modo viene meno l’obbligo di successiva comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’url a cui tale file è stato pubblicato.

Maggiori dettagli sulle modalità di pubblicazione, ai fini della trasparenza, dei dati e dei documenti relativi a bandi di gara e contratti sono disponibili nelle indicazioni di seguito indicate:

Considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all’art.
28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190/2012 pertanto
abrogato dal nuovo codice, l’Autorità chiarisce che:

▪ Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e
l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione
di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che
disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC
della dichiarazione di adempimento.

▪ Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione
risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all’art. 4 della delibera 39/2016 in formato
digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.

▪ Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati già previsti dall’art.
1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell’art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta
mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro
produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582
del 13 dicembre 2023).

Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di
gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono
pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che
le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

▪ Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024: la trasparenza dei dati già previsti
dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta
mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di
approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un
collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto e che
includono anche quelli indicati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice.
In proposito si rinvia alle delibere ANAC 261 e 264 del 20 giugno 2023, e successivi
aggiornamenti.

Si evidenzia che queste indicazioni sono sintetizzate al par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre
2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”, nel comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera
582 del 13 dicembre 2023 e nelle delibere 261 e 264 del 2023 e successivi aggiornamenti.
10 gennaio 2024

Fonte:  ANAC del 10/01/2024

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