Risoluzione intervenuta in corso di gara. Deve essere comunicata pena l’esclusione!
Il Tar Lazio, accogliendo il ricorso incidentale della seconda classificata, ribadisce che le stazioni appaltanti debbono effettuare una preliminare valutazione di affidabilità professionale dell’impresa che chiede di partecipare alla gara. E’ dunque fondamentale che l’impresa fornisca tutte le necessarie comunicazioni, in particolare su ogni eventuale rapporto contrattuale che non si è concluso in modo fisiologico (risoluzione, revoca, etc.).
La vicenda riguarda il contemporaneo ricorso avverso l’esclusione da parte dell’impresa aggiudicataria ed il ricorso incidentale della seconda classificata.
L’esclusione dell’aggiudicataria era stata sancita per un costo del lavoro eccessivamente inferiore rispetto alle tabelle ministeriali.
Il ricorso incidentale invece si fonda sull’omessa dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, di una risoluzione di contratto intervenuta in corso di gara.
Tar Lazio, Roma, Sez. Terza Quater, 25/ 02/ 2020, n.2442 accoglie il ricorso incidentale.
Un simile onere informativo è tra l’altro ricavabile da una lettura dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede altresì, tra i motivi di esclusione, la circostanza che il concorrente “abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. Norma questa che ricalca quanto previsto, sempre ai fini dell’esclusione dei concorrenti, dall’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, par. 4, lettera h), circa l’operatore economico che non abbia “trasmesso tali informazioni”;
Da quanto sopra complessivamente riportato consegue che, in linea di principio, il concorrente è tenuto ad una dichiarazione veritiera, completa ed anche tempestiva (qualora la risoluzione o la revoca intervenga come nella specie in corso di gara). L’omissione di siffatte dichiarazioni non consente infatti all’amministrazione di poter svolgere correttamente e completamente la valutazione di affidabilità professionale dell’impresa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527): la domanda di partecipazione e le dichiarazioni in essa contemplate – in questo caso non debitamente integrate alla luce dei fatti sopravvenuti – si rivelano non tanto incomplete quanto piuttosto inattendibili, dunque neppure sanabili mediante soccorso istruttorio. Trattasi in altre parole di dichiarazioni non veritiere ed esaustive circa i precedenti negativi incorsi nella attività del concorrente: esse non possono dunque consentire di esprimere un giudizio sulla affidabilità professionale della impresa concorrente (Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2017, n. 3652). A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 13 giugno 2018, n. 3628:
“La funzione della disposizione in esame è quella di garantire la possibilità per l’Amministrazione di scegliere l’aggiudicataria tra le ditte concorrenti che forniscono le maggiori garanzie di affidabilità e correttezza. È allora ragionevole che il legislatore imponga – si ribadisce, a pena di esclusione e con divieto di stipulazione del contratto d’appalto – quantomeno di dichiarare alla stazione appaltante l’avvenuta risoluzione per grave inadempienza di precedenti rapporti contrattuali con altri enti pubblici, così da consentirle di svolgere le opportune verifiche (cfr. Cons. Stato Sez. III 5/5/2014 n. 2289; cfr., inoltre, Cons. St., Sez. V, n. 5763/2014; Sez. V, 21.11.2014, n. 5763).
La mancanza di tipizzazione, da parte dell’ordinamento, delle fattispecie a tale fine rilevanti, non comporta che i concorrenti dispongano di un filtro valutativo circa gli episodi di “errore grave” da far emergere in gara, e quindi di una loro facoltà di scelta dei fatti da denunciare (cfr, precedenti professionali negativi, e quindi ogni episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand’anche transatto), sussistendo al contrario l’obbligo di onnicomprensività della dichiarazione in vista dell’apprezzamento di spettanza esclusiva della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 16/2/2017, n. 712);
La gravità dell’evento, infatti, è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso ed a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante. Ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta di norma, l’esclusione dalla gara specifica (cfr. Cons. Stato n. 4051/2017)”.
Ciò in quanto, per giurisprudenza ormai pressoché pacifica, l’omissione dichiarativa circa gli “obblighi informativi cui è tenuto l’operatore economico … può integrare il “grave illecito professionale” espressamente citato dall’art. 80, comma 5, lett. c) cit., secondo periodo” del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6461).
Riassumendo sul punto:
Le stazioni appaltanti debbono effettuare una preliminare valutazione di affidabilità professionale dell’impresa che chiede di partecipare alla gara;
Fondamentale, ai fini della valutazione di cui sopra, è la comunicazione di ogni eventuale rapporto contrattuale che non si è concluso in modo fisiologico (risoluzione, revoca, etc.);
Una siffatta comunicazione deve essere tempestivamente compiuta anche all’indomani della domanda di partecipazione, e sino alla conclusione del procedimento di gara, allorché simili circostanze (risoluzioni contrattuali) intervengano come nella specie in corso di gara;
L’omessa dichiarazione di simili circostanze (omissione che può essere originaria ma anche sopravvenuta) costituisce ragione, in sé, di inaffidabilità dell’impresa e dunque motivo di esclusione dalla gara;
Ciò che rileva, in estrema sintesi, non è tanto la gravità dell’inadempimento contrattuale (né tanto meno la circostanza che la valutazione circa un siffatto inadempimento sia ancora sub iudice) quanto piuttosto il comportamento omissivo ex se.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/02/2020 – autore Roberto Donati
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