Regolamento appalti. Le novità contenute nella nuova bozza

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Prima lettura del testo aggiornato del regolamento unico di esecuzione del Codice appalti (numero 50 del 2016) redatto dalla Commissione di esperti

Nuova bozza

La commissione nominata dal Mit per redigere il nuovo regolamento appalti ha ormai praticamente concluso i propri lavori. Il testo della bozza attuale contiene 56 nuovi articoli (dai 259 della precedente bozza si è passati agli attuali 315).

Il testo è composto da sette parti (corrispondenti ai principali settori):

1) Principi comuni
2) Lavori
3) Servizi e forniture
4) Concessioni
5) Beni culturali
6) Settori speciali
7) Disposizioni transitorie e finali

Tempi previsti

L’iter per l’approvazione non sarà breve, essendo necessario anche l’intervento nella firma del Ministero dell’Economia, oltre al Ministero delle Infrastrutture, il passaggio (in via preliminare e, poi, in via definitiva) in Consiglio dei ministri e tra gli altri, il parere della Sezione consultiva presso il Consiglio di Stato.

Fine anno? Probabilmente. Al netto di eventuali interventi normativi intervenuti nel frattempo (un DL Semplificazioni?).

Linee guida Anac

Al momento, quelle “abrogate” sarebbero solo due. Si tratta della Linea guida numero 3 (compiti e requisiti del Rup) e della numero 4 (appalti sottosoglia). 

RUP 

Torna il RUP “project manager”  negli appalti complessi (già previsto nelle Linee guida Anac numero 3). il responsabile del procedimento dovrà avere, nella gestione di appalti complessi, ”adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management” (oltre a laurea ed esperienza quinquennale).

Appalti “minori”

Da segnalare, tra i 40mila e 150mila euro, la possibilità di aggiudicare dopo aver consultato tre preventivi, richiesti in forma scritta, anche se “con modalità informale” e la stazione appaltante potrebbe aggiudicare (motivando) anche in presenza di un unico preventivo ricevuto (a fronte di almeno tre richiesti).

Sul principio di rotazione, il regolamento consente di derogarvi al di sotto dei 5.000 euro (le linee guida Anac numero 4 lo consentivano al di sotto dei 1.000 euro).

Periodo transitorio

Nessun periodo transitorio particolare per consentire agli operatori di studiare bene le nuove disposizioni (come col precedente regolamento, DPR 107/2010). Al momento, è prevista l’entrata in vigore dopo il
normale periodo di vacatio legis (15 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

A cura di Redazione giurdanella.it del 19/05/2020

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