Quanti possono essere i responsabili di fase nei procedimenti di gara di appalto?

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L’articolo 15, comma 4, primo periodo, del d.lgs 36/2023 dispone: “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento“.

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La specifica previsione relativa ai responsabili di fase non appare di particolare chiarezza. Il precedente comma 1 del medesimo articolo stabilisce che le stazioni appaltanti debbono incaricare un “responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice“.

Contando le fasi enunciate dal comma 1, non pare possibile dubitare che esse siano 4:

  1. programmazione;
  2. progettazione;
  3. affidamento;
  4. esecuzione.

Ciascuna di esse obbedisce a norme e regole diverse. La programmazione attiene all’individuazione dei fabbisogni, delle risorse, alla stesura appunto del programma e si conclude certamente con l’inserimento dell’intervento nel programma triennale o, nel sottosoglia, nei documenti di programmazione gestionale, come il Piao. La progettazione è l’attività tecnica per eccellenza e si concretizza poi nella validazione. L’affidamento è “la” fase per antonomasia, quella più soggetta a interventi normativi e giurisprudenziali. Infine, l’esecuzione è la fase più importante, sebbene non a tutti risulti chiaro: è in tale momento dell’intervento che davvero si giunge al sempre evocato “risultato”.

Il comma 4 contiene un’elencazione simile: “programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione“. Anche in questo caso appaiono 4.

Ma, allora, i responsabili di fase che l’ente può incaricare quanti sono? In effetti, l’elenco del comma 4 potrebbe essere letto:

  1. come elencazione di 4 fasi distinte;
  2. oppure come elencazione di programmazione e progettazione quali fasi uniche, affidamento come seconda ed esecuzione come terza, ammettendosi quindi 3 responsabili di fase;
  3. infine, come elencazione, sia pure non letteralmente corretta, di una macrofase composta da programmazione, progettazione ed esecuzione, e la restante fase dell’affidamento.

Anche in questo caso il codice di distingue per non essere chiaro e scritto in modo immediatamente percepibile, anzi risulta del tutto sibillino, lasciando aperte molte chiavi di lettura.

Secondo il Mit, comunque, i responsabili di fase sono solo 2. Lo chiarisce nel parere 2687: “occorre in chiarire che il D.Lgs. 36/2023, innovando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, all’art. 15, comma 4, riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di nominare due responsabili del procedimento, uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento“.

E’ un’interpretazione certamente possibile, forse anche razionale, sebbene l’inserimento della fase di affidamento tra programmazione/progettazione ed esecuzione renda debole tale modo di intendere.

Per altro, poichè gli enti sono chiamati a fare riferimento a propri modelli organizzativi, forse questionare sul numero dei responsabili di fase è questione di lana caprina, non di evidentissima utilità.

Fonte: Asmel – Le Autonomie del 18/09/2024 di Luigi Oliveri

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