Proseguono i pasticci dello scorporo della manodopera…

Ennesimo “risotto”, per restare nel settore ristorazione cui si riferisce la pronuncia in commento, derivante dall’applicazione dell’art. 41, c. 14 del Codice.
La disciplina di gara (invero molto ambigua, scaricala qui) distingueva espressamente nella tabella 3:
- l’ Importo del servizio soggetto a ribasso (la parte della base d’asta su cui, pertanto, verrà applicato il ribasso percentuale offerto)
- il Costo della manodopera (non soggetto a ribasso),

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L’art. 19, relativo alle modalità di formulazione dell’offerta economica, specificava poi che “il ribasso percentuale sull’importo a base di gara al netto di Iva pari ad € 6,50 a pasto; del menzionato importo gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad € 0,002, e il costo della manodopera (tranne il caso di cui al successivo punto b), pari ad € 3,604, non sono soggetti a ribasso. Il ribasso percentuale offerto, pertanto, verrà effettivamente applicato sull’importo di € 2,894 (par. 4 Tabella 3)”.
L’aggiudicataria da un lato applica un ribasso sull’importo ribassabile.
Dall’altro riduce il costo della manodopera.
La stazione appaltante, preso atto del ribasso dei costi di servizio e di quello della manodopera, ha quindi compiuto una operazione aritmetica di ricalcolo per tradurre in termini percentuali complessivi i ribassi reali proposti dai concorrenti, considerando per l’effetto anche i minori costi della manodopera.
La ricorrente, danneggiata da detto ricalcolo, lamenta tra l’altro.
- che la commissione avrebbe attribuito il maggior punteggio all’offerta economica dell’aggiudicataria avendo erroneamente preso in considerazione non solo il ribasso percentuale da questa proposto con riferimento al costo unitario di ciascun pasto, ma anche il costo per la manodopera
- in subordine, illegittimità degli atti di disciplina della gara per contraddittorietà e perplessità. La legge speciale di gara, da un lato, stabilisce che il punteggio sarebbe stato attribuito sul solo ribasso formulato sul costo del servizio al netto del costo della manodopera e, dall’altro, avrebbe consentito anche il ribasso del costo della manodopera con l’effetto di consentire un numero di ore lavorative inferiore a quello previsto.
Dopo aver ricostruito la tesi del ribasso diretto, ed aver dichiarato di aderirvi, T.A.R. Puglia, II, 15 marzo 2025 n. 353 rigetta il ricorso, ma con motivazioni che si prestano a critica.
Il Collegio fa una premessa: la ricorrente non contesta che il costo della manodopera sia ribassabile, ma sostiene che, laddove il concorrente intenda agire in concreto su tale costo, avrebbe dovuto ricomprendere la relativa percentuale di ribasso nell’ambito del solo prezzo sottoposto a ribasso, ovvero al netto della manodopera.
Secondo il Collegio l’assunto non è condivisibile e non trova conferma nella disciplina di gara (a noi sembra invece che la legge di gara dica proprio questo).
“In primo luogo, questa linea interpretativa rischierebbe di premiare il concorrente che abbia proposto non l’offerta economica nel complesso più bassa bensì il ribasso più alto sulla sola componente del servizio (singolarmente pari ad € 1.880,00), al netto del costo della manodopera (singolarmente pari ad € 4.618,00). Tutto ciò condurrebbe ad un risultato non conveniente in termini economici per la stazione appaltante, in contrasto pertanto coi principi di ragionevolezza, concorrenza, parità di condizioni ed economicità”.
Falso: il prezzo contrattuale è dato dalla somma tra importo ribassato e costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante (e non quelli ridotti dall’offerente ex art. 108, che rilevano ai soli fini dell’anomalia dell’offerta). Calcolare il ribasso anche sulla parte della manodopera costituisce una vera e propria manipolazione dell’offerta.
In secondo luogo, la linea interpretativa sponsorizzata dalla ricorrente produrrebbe un contrasto interno tra le prescrizioni che regolamentano la gara posto che, come sopra illustrato, il capitolato d’oneri considera il costo della manodopera ed il relativo eventuale ribasso come componente dell’offerta economica, in quanto tale concorrente per attribuire il punteggio complessivo”.
In disparte al fatto che il capitolato d’oneri ha prevalenza sul capitolato tecnico, la legge di chiara era preclara nel prevedere l’applicazione del ribasso al solo costo del servizio netto manodopera (I”l ribasso percentuale offerto, pertanto, verrà effettivamente applicato sull’importo di € 2,894 (par. 4 Tabella 3)”.
Sentenza da rivedere.
Norma da abrogare.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/03/2025 di Elvis Cavalleri

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