Per la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse è sufficiente il carattere, anche solo potenziale, dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente

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Al fine della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse, è sufficiente, come stabilito dal Tar Campania, il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente tramite l’acquisizione di informazioni non conosciute dagli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, ed è altresì sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’indebito vantaggio competitivo.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 19/05/2026, n. 3171:

2. La -OMISSIS-, con un unico motivo di ricorso, deduce l’illegittimità della propria esclusione per la violazione degli artt. 16, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

In primo luogo la ricorrente prospetta l’insussistenza di un reale conflitto di interessi, atteso che il -OMISSIS- non avrebbe avuto poteri nella fase di aggiudicazione, per cui non vi sarebbe prova di alcun vantaggio concreto per l’operatore economico; in secondo luogo, la ricorrente sostiene il difetto dei presupposti per la configurabilità di un proprio grave illecito professionale, in quanto essa avrebbe omesso in assoluta buona fede di dichiarare la menzionata parentela, in quanto ritenuta giuridicamente irrilevante sotto il profilo di un eventuale conflitto di interessi.

Il Collegio ritiene che queste doglianze siano infondate e debbano pertanto essere respinte, in quanto il provvedimento impugnato trova un solido quanto duplice fondamento tanto nel dato oggettivo del conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, quanto nella grave reticenza dichiarativa dell’operatore economico.

2.1. Sotto il profilo del dato oggettivo del conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, non è condivisibile la ricostruzione della ricorrente secondo cui già in astratto la figura -OMISSIS- non rientrerebbe nel perimetro soggettivo di applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, dato che tale figura professionale non prenderebbe parte alla fase di “aggiudicazione” stricto sensu.

La norma in questione, nel primo comma, prevede che « Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».

Orbene, il Collegio osserva che la disposizione in esame delinea una nozione ampia di conflitto di interessi, idonea a ricomprendere, nel suo perimetro soggettivo di applicazione, chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” con compiti funzionali nella procedura, e di riflesso ne possa influenzare “in qualsiasi modo” il risultato. Sotto tale profilo, non è secondario rilevare che la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara. Come emerge anche dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 36/2023, la norma di cui si tratta specifica che il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell’ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali (che implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d’ordine) e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato; in tale ambito, un conflitto di interessi si può determinare le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere portatore (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione possa avvenire aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato.

In coerenza, peraltro, con la giurisprudenza formatasi sulla precedente legislazione del d.lgs. n. 50/2026 (ex multis Consiglio di Stato n. 9850/2023), l’art. 16 del nuovo Codice, chiarisce quindi – con disposizione di ampia portata – che la nozione di conflitto di interessi riguarda tutti i soggetti che, “a qualsiasi titolo”, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, “in qualsiasi modo”, il risultato, gli esiti e la gestione, e che hanno “direttamente o indirettamente” un (anche solo potenziale) interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

La norma – come può evincersi dal suo tenore letterale, ma anche dalla sua trasparente ratio – intende quindi includere nel suo campo di applicazione ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara.

 
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Con specifico riferimento alla posizione -OMISSIS-, la giurisprudenza ha del resto già evidenziato che il suo ruolo, consistente nella partecipazione alla redazione del progetto esecutivo posto poi a base di gara, lo pone, “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta” (Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2020, n. 5151; conf. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16 maggio 2024, n. 3159; T.A.R. Sardegna, 3 aprile 2003, n. 397).

Ciò premesso in chiave di ricostruzione generale, non pare possibile dubitare che nel caso di specie la -OMISSIS- integrasse una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi del citato art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023.

Sul punto non è dirimente che il richiamato professionista fosse solo uno degli otto componenti del team di progettisti, o che gli impianti elettrici avessero valenza asseritamente secondaria: la sua partecipazione alla stesura del progetto esecutivo ha comunque oggettivamente determinato, in potenziale vantaggio della -OMISSIS-, una condizione di possibile asimmetria informativa, ponendo tale operatore economico, di conseguenza, in una situazione di potenziale supremazia conoscitiva rispetto agli altri competitori, e così alterando la parità delle armi nella ricerca della formulazione della migliore offerta.

Né coglie nel segno l’argomento, contenuto nel ricorso, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva e concreta trasmissione di informazioni a vantaggio della -OMISSIS- tramite il richiamato progettista. L’art. 16 in commento non integra difatti una fattispecie di violazione con evento di danno, ma di semplice pericolo, con funzione, cioè, precipuamente preventiva della alterazione della concorrenza. Sul punto la condivisibile giurisprudenza ha osservato che le cause di incompatibilità servono a tutelare “la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, e scattano a fronte di situazioni di mero pericolo”, a prescindere dall’effettivo concretizzarsi di un pregiudizio, tutelando così già l’immagine stessa di imparzialità dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 9 luglio 2021, n. 908). Ne deriva che, al fine della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse, è sufficiente, come nella fattispecie, il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente tramite l’acquisizione di informazioni non conosciute dagli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, ed è altresì sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’indebito vantaggio competitivo.

La pericolosità della condizione verificatasi in concreto è poi ulteriormente avvalorata dalla omissione dichiarativa in cui è incorso il rappresentante legale di -OMISSIS-, il quale, nella domanda di partecipazione e nel DGUE, pur potendo ben essere a conoscenza del riferito rapporto di parentela (i nominativi dei progettisti apparivano negli elaborati di gara), ha dichiarato l’assenza di ragioni di conflitto di interesse.

È poi appena il caso di aggiungere che il rapporto di parentela di terzo grado tra il progettista ed il rappresentante legale della società poi partecipante alla gara, e infine ricorrente, sarebbe potenzialmente sussumibile anche tra le ipotesi di conflitto di interesse c.d. tipizzato ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

In quest’ottica, non assume alcuna rilevanza l’assenza di dolo o connivenza in capo al progettista: il conflitto di interessi accertato dall’Università resistente non si fonda, infatti, su un giudizio di riprovevolezza o su un presunto accordo collusivo (che infatti non è stato contestato al-OMISSIS-), bensì sul mero dato oggettivo del descritto legame parentale, di per sé idoneo a far insorgere, a seguito della partecipazione del parente alla successiva gara, il pericolo di un pregiudizio per la par condicio dei concorrenti.

Correttamente, inoltre, l’Ateneo ha ritenuto tale conflitto “non diversamente risolvibile” ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023: essendo la circostanza del legame parentale emersa solo a seguito dell’anonima segnalazione, in una fase procedimentale ormai avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), l’espulsione dell’operatore costituiva l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza, non potendo certo essere rimedio idoneo l’astensione -OMISSIS-, che aveva già operato, quando, oltretutto, anche le successive offerte erano poi state, infine, già presentate e valutate.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 20/05/2026

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