Anche il TAR Piemonte ritiene fittizio il taglio delle ali nel procedimento di anomalia

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“Oggetto del contendere è la questione se le offerte rientranti nel 10 % di maggiore o minore ribasso (cd. ali) debbano essere fittiziamente escluse solo ai fini del calcolo della soglia di anomalia oppure se il loro taglio debba rappresentare una definitiva fuoriuscita dal novero delle offerte valide per la gara.

Si rimanda a questo precedente articolo per aver contezza dei contrapposti orientamenti.

Tar Piemonte, sez. II, 27 aprile 2020, n. 228, sposa la nostra tesi e ritiene che l’accantonamento debba essere fittizio:

l’offerta della ricorrente (la migliore del lotto) risulta inferiore alla soglia di anomalia; per cui risulterebbe del tutto illogico escluderla dalla gara, privilegiando in tal modo un’offerta meno vantaggiosa per la stazione appaltante“.

Per il resto richiama testualmente l’impianto argomentativo del TAR Catania, confermata in appello nella fase cautelare, al quale si rinvia.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/04/2020 – autore Elvis Cavalleri

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