Illegittimo inserire l’offerta temporale nella busta tecnica
Per esaminare la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20.07.2021 n. 5463, partiamo anzitutto dal presupposto di come la giurisprudenza prevalente ritenga che la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere meramente economico che non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell’offerta tecnica.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, proprio nel bando di gara risultava presente una particolare previsione che qualificava come “criterio qualitativo” quello di cui all’elemento “C”- Riduzione in giorni sul tempo di esecuzione (120 giorni); analogamente, includeva nell’ambito della busta “B”-offerta tecnica, la dichiarazione relativa ai giorni per l’esecuzione dei lavori.
Tali clausole sono state oggetto di specifico motivo di gravame.
Osserva il Collegio come la lex specialis risulti illegittima per violazione del principio di segretezza delle offerte, fondata sul presupposto per cui non debbano essere conosciuti al momento della valutazione dell’offerta tecnica elementi di valutazione di carattere economico.
“ Il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti” .
Secondo il Consiglio di Stato, dunque, la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta “alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica”
A conclusione, si legge nel Provvedimento, la lex specialis impugnata in primo grado nella parte in cui include l’offerta tempo nell’ambito di quella tecnica, è illegittima, e vizia in via derivata l’aggiudicazione definitiva.
La redazione di TUTTOGARE PA
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