Notizie “non utili” nel Casellario ANAC
Il Tar Lazio annulla l’annotazione nel Casellario nei confronti del Consorzio, dovuta alla dichiarazione non veritiera della consorziata in ordine alla sua regolarità fiscale.
Secondo la ricorrente l’Autorità avrebbe disposto l’annotazione di una notizia “non utile”, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
Dopo aver sintetizzato la posizione della giurisprudenza, questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 27/06/2024, n. 12966:
18.5. Chiarito quanto sopra, il Collegio ritiene che la stringata motivazione offerta dall’ANAC in ordine all’utilità della notizia non sia idonea a superare lo strict scrutiny che – secondo la giurisprudenza di questa sezione sopra richiamata (Tar Lazio, I-quater, n. 12637/2022) – deve essere effettuato sull’utilità delle annotazioni disposte nei confronti degli operatori economici in forma consortile. E ciò per le seguenti ragioni.
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SCARICA GRATIS LA GUIDA18.5.1. In primo luogo, deve evidenziarsi che è stata la stessa ANAC – nell’archiviare il procedimento per falso avviato nei confronti del Consorzio ricorrente ex art. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 – ad affermare di non poter ritenere responsabile il …. (neanche a titolo di colpa, come richiesto dall’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016) per la falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 resa da una delle centinaia di consorziate indicate quale esecutrice, rilevando che – alla luce delle osservazioni rese dal …. nel procedimento – «la responsabilità per le dichiarazioni non veritiere della consorziata non può essere fatta ricadere sul Consorzio che tali dichiarazioni ha provveduto ad acquisire».
Ciò significa che l’Autorità resistente ha ritenuto condivisibile quanto osservato dal …. nelle proprie memorie in ordine al fatto che – in ragione della peculiarità della specifica procedura di gara sottesa alla vicenda – al Consorzio non poteva chiedersi (neppure avendo come parametro l’elevato e peculiare livello di diligenza che, com’è noto, è richiesto a tutti coloro che operano nel delicato settore dei contratti pubblici) di controllare la veridicità delle dichiarazioni (in ordine alla regolarità contributiva e fiscale) rese da ognuna delle centinaia di consorziate indicate quali esecutrici.
In altri termini, la stessa Autorità resistente ha ritenuto che nella specifica vicenda oggetto di annotazione nessun “rimprovero” potesse essere mosso al Consorzio ricorrente (lo si ripete: neppure a titolo di colpa) per la condotta tenuta in sede procedimentale, sicché, sotto tale profilo, l’annotazione del provvedimento di revoca adottato dall’xxx (ancorché ritenuto legittimo dal TRGA per l’oggettiva carenza di un requisito in capo a una delle consorziate) non appare utile a fornire alle stazioni appaltanti elementi per la valutazione dell’integrità e dell’affidabilità del Consorzio sotto il profilo della condotta in sede di gara.
18.5.2. In secondo luogo, l’annotazione gravata non appare neppure utile a offrire significativi elementi per la valutazione dell’affidabilità/integrità del Consorzio sotto il profilo del rispetto dei suoi obblighi tributari e contributivi, tenuto conto che come puntualmente sottolineato nel ricorso (con affermazioni che non sono state in alcun modo contestate dalla stazione appaltante, nonostante questa si sia costituita in giudizio e abbia spiegato difese) la revoca dell’aggiudicazione «origina da inadempienze accertate in tema di irregolarità contributive e fiscali in capo non al Consorzio ma ad una (sola) impresa consorziata (1 sulle 190 consorziate indicate come esecutrici nell’appalto in questione) designata in sede di partecipazione alla gara di assegnazione dei servizi di trasporto scolastico per lo svolgimento di 2 sole linee (peraltro di piccole dimensioni) sulle 412 totali, per una percentuale pari allo 0,42% del fatturato totale della commessa e allo 0,34% dei chilometri totali del servizio affidato al Consorzio e a decorrere dal mese di febbraio dell’anno 2022».
È evidente, infatti, che la posizione di irregolarità fiscale/contributiva riscontrata in capo a una consorziata che riveste una posizione così marginale (e che, peraltro, secondo la prospettazione del ricorrente, non contestata dalle altre parti, sarebbe stata tempestivamente sanzionata ed espulsa dal Consorzio) non appare affatto significativa (e quindi “utile”) al fine delle valutazioni riservate alle stazioni appaltanti sulla complessiva affidabilità e integrità del consorzio ricorrente.
18.6. Tutto quanto sopra considerato, conduce a ritenere che la notizia annotata nei confronti del Consorzio non riveli, in concreto, elementi utilizzabili dalle stazioni appaltanti nella complessiva valutazione in ordine all’affidabilità/integrità del Consorzio medesimo e pertanto non doveva essere inserita nel Casellario, poiché – come già notato da questo Tribunale – «l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità nel Casellario non solo arreca un pregiudizio sproporzionato agli operatori economici destinatari delle stesse ma aggrava sensibilmente l’attività di controllo e verifica delle stazioni appaltanti e per ciò stesso la rende più esposta a errori» (cfr. ancora Tar Lazio, I-quater, nn. 18811/2023 e 12637/2022).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/06/2024 di Roberto Donati
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