Non ammesse altre imprese rispetto a quelle inizialmente selezionate per la procedura negoziata!

La ricorrente impugna con vari motivi il progetto esecutivo dei lavori, la determina a contrattare, la scelta di effettuare procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera c bis del Codice.

In particolare la ricorrente, ricorda di avere chiesto la propria ammissione alla procedura, benché in sovrannumero rispetto all’elenco di quindici operatori selezionati ai sensi dell’art. 36, 2° co., lett. c bis), D. Lgs. n. 50 del 2016, e si duole di non essere stata invitata a presentare la propria offerta.

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9/ 12/ 2019, n.514 respinge il ricorso.

L’invito a partecipare alla procedura, preteso dalla ricorrente (e da questa sollecitato poco prima della instaurazione del gravame), non poteva in effetti ritenersi dovuto.

Una volta chiarito che la suddetta procedura di selezione del contraente è stata correttamente avviata nella forme negoziali, indicate dall’art. 36, D. Lgs. n. 50 del 2016, vertendosi di un appalto di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (come si è precisato nel corso dell’esame del precedente motivo), deve inevitabilmente concludersi che non sussiste lo spazio giuridico e nel contempo operativo per permettere l’ingresso di ditte non inizialmente selezionate dall’Amministrazione, in quanto, conformemente all’insegnamento della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, n. 6160 del 2019), “consentire […] ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta [ndr.: delineata dal citato art. 36] e ripristinare l’ordinarietà, ma in palese contrasto con le indicazioni normative. […] Le quali, poi, si giustificano perché la procedura – di valore inferiore alle soglie comunitarie (anche se, invero, non certo modesta in senso assoluto) – possa svolgersi più rapidamente; rapidità – inutile negarlo – che deriva anche dal numero, che si vuole limitato, dei partecipanti”.

In definitiva, evidenzia ancora il Consiglio di Stato, qualora si accedesse alla tesi proposta dalla ricorrente, “il numero degli operatori presenti in gara sarebbe destinato ad aumentare, teoricamente senza limiti, poiché non è preventivamente immaginabile quanti operatori possano venire a conoscenza della procedura ed avere interesse a prendervi parte, ed una procedura ipotizzata come di rapida conclusione finirebbe con il richiedere tempi (per l’esame dei requisiti di ammissione e delle offerte proposte, ma anche, è possibile pensare, per le eventuali contestazioni dell’operato della stazione appaltante) molto più lunghi di quelli preventivati; sicuramente, ad ogni modo, l’amministrazione non sarebbe più in grado di governare i tempi della procedura”.

La quale procedura, come si è sottolineato poc’anzi (punto 5.3 della presente decisione), è qualificata, nel caso di specie, da comprovati profili di urgenza che, in quanto tali, non soltanto giustificano il frazionamento degli interventi in ragione del più rapido ripristino della tratta tranviaria nel suo percorso principale, ma, nel contempo, rendono del tutto ragionevole, in linea con l’arresto giurisprudenziale richiamato, la delimitazione della platea dei soggetti, chiamati dall’Amministrazione a partecipare all’interlocuzione negoziale, al numero minimo di operatori (quindici) prescritto dall’art. 36, 2° co., lett. c bis), D. Lgs. n. 50 del 2016.

Come ricorda il citato arresto giurisprudenziale, “resta da precisare […] che l’esito descritto, di esclusione dell’operatore economico non invitato, non contrasta con il principio di parità di trattamento, che imporrebbe di considerare tutti gli operatori, invitati o meno, sullo stesso piano per aver presentato un’offerta, per l’evidente ragione che le situazioni di partenza sono diverse: l’uno è stato scelto dall’amministrazione affinché presentasse la sua offerta, l’altro si è insinuato nella procedura senza esservi stato chiamato” (ancora: Cons. Stato, Sez. V, n. 6160 del 2019).

Deve infatti soggiungersi che, qualora si fosse ritenuto di includere la ricorrente, come da essa richiesto, in ragione della propria irrituale richiesta di ammissione, tale esito, opposto a quello avallato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, avrebbe dato luogo ad una inaccettabile sperequazione a vantaggio di quelle sole ditte che avessero accidentalmente appreso della procedura (che avrebbero potuto esservi ammesse su semplice domanda, oltrepassando il filtro rappresentato dalla selezione compiuta dall’Amministrazione) e a discapito dei restanti operatori ai quali, rimasti ignari, sarebbe rimasta preclusa ogni forma di partecipazione, senza che, tuttavia, sussistesse alcun accettabile criterio discretivo, capace di giustificare la concreta differenziazione posta tra le due categorie di soggetti (consapevoli e inconsapevoli della gara): le quali categorie, a ben vedere, sono invece da considerarsi come del tutto identiche, proprio perché uniformemente accomunate dalla mancata scelta da parte della stazione appaltante e non anche differenziate da una giuridicamente irrilevante asimmetria informativa.

Nel caso (qui considerato) delle procedure negoziate poste al di sotto della soglia comunitaria, è proprio la scelta operata dall’Amministrazione, in sé ampiamente discrezionale, ad assicurare, sempreché non affetta da vizi di illogicità o di manifesta incongruità (qui peraltro non dedotti), la originaria parità di trattamento tra gli operatori economici (la cui tutela si svolge pertanto nella fase di individuazione degli interlocutori invitati alla gara): il che tuttavia conduce ad escludere la reclamata possibilità di concedere l’ingresso postumo a favore di altri operatori (proclamatisi pretermessi), il cui accesso alla procedura, non mediato dalla selezione preliminare compiuta dalla stazione appaltante ma neppure garantito a tutti i potenziali interessati (ma solo a quei soggetti che accidentalmente siano venuti a conoscenza della procedura), non potrebbe che porsi in antitesi con l’osservanza del richiamato principio di parità di trattamento.

Ne consegue che la ricorrente, non invitata alla procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c bis), D.Lgs. n. 50 del 2016, non vanta, per le considerazioni anzidette, alcun titolo per prendervi parte, benché, come detto, essa ne sia venuta a conoscenza e abbia così potuto formulare un’esplicita richiesta di ammissione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/12/2019 – autore Roberto Donati

 

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