MIT: Trasmissione del verbale di somma urgenza
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 4097 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede a questo Supporto, se la trasmissione del verbale di somma urgenza agli affidatari via pec dell'Ente vale come scambio delle lettere commerciali e quindi produce gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023?
Risposta aggiornata
Relativamente alla questione sottoposta occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 140 del codice sui contratti pubblici d.lgs. 36/2023, in base al quale, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o altro tecnico può disporre l’immediata esecuzione dei lavori provvedendo contemporaneamente alla redazione di un verbale in loco nel quale sono contenuti la descrizione della specifica circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla (art. 140 co 1). Come previsto al co. 4 dello stesso articolo 140, entro i successivi dieci giorni dall'ordine di esecuzione il RUP (o altro tecnico dell'amministrazione competente) deve provvedere alla redazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste. Sia il verbale di somma urgenza sia la successiva perizia devono essere inviati all'affidatario per la loro sottoscrizione per accettazione; ma tale invio costituisce solo un necessario atto propedeutico alla vera e propria stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e non producono, pertanto, effetti contrattuali. Una volta che il verbale di somma urgenza e la perizia sono stati restituiti sottoscritti dall'affidatario, gli stessi sono trasmessi alla stazione appaltante, che provvede, con proprio provvedimento ai sensi del citato comma 4 dell'art. 140, all’approvazione della prestazione affidata, alla copertura della spesa e all'acquisizione del CIG. Solo dopo tale approvazione, si procede alla necessaria stipula del contratto, anche ove l'esecuzione dei lavori (o del servizio o della fornitura) fosse, eventualmente, già terminata. Tale stipula, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023 potrà avvenire mediante scrittura privata, anche consistente in apposito scambio di lettere contenenti il contenuto essenziale della prestazione e le clausole contrattuali. In ogni caso, l'affidamento dei lavori e il contratto sono condizionati, ai sensi del comma 7 dell'art. 140, all'esito positivo dei controlli: ai sensi del comma citato non è possibile il pagamento delle prestazioni contrattuali nelle more dell'esito dei controlli. Per le considerazioni sopra illustrate la risposta al quesito posto è negativa.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 11/03/2026

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora