MIT: Struttura supporto al RUP

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 2956 ha risposto al seguente quesito:
La struttura di supporto al RUP prevista dall'art. 15, co. 6, D.LGS. 36/23, deve essere costituita da soggetti esterni all'amministrazione oppure vi possono fare parte anche soggetti interni alla stessa amministrazione? Le risorse finanziarie pari all'1% dell'importo a base di gara devono essere destinate esclusivamente all'affidamento di incarichi di supporto esterni all'amministrazione o possono essere destinate anche ai dipendenti della medesima amministrazione che vengano nominati nell'ambito della struttura di supporto al RUP?

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Risposta aggiornata
La possibilità di istituire una struttura a supporto del Rup, è prevista dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023, che testualmente così dispone: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”. La previsione riportata risulta completata da quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato I.2. al Codice, per il quale: “ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Pertanto, l’istituzione della “struttura di supporto del RUP” e la correlata conferibilità di incarichi esterni (art. 15, comma 6, e art. 3 dell’Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023), rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso, per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico. Con riferimento al primo dei quesiti posti, il disposto normativo lascia intendere che possano far parte della struttura sia soggetti esterni all'amministrazione che interni alla stessa. Con riferimento al secondo quesito, si ritiene che le risorse finanziarie pari all'1% dell'importo a base di gara debbano essere destinate esclusivamente ai soggetti esterni rientrando, gli interni, nell’ambito dell’incentivo del 2% previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 18/07/2025

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