MIT: È possibile utilizzare il MEPA quale albo fornitori col nuovo Codice?
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2508 ha risposto al seguente quesito:
Secondo alcune correnti di pensiero, i pareri n. 820 e 1257 forniti da Codesto Servizio, non sarebbero più validi in vigenza del nuovo Codice. Ad avviso di questa Stazione Appaltante invece, l’utilizzo del MEPA quale albo fornitori per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure sotto soglia (affidamenti diretti e negoziate), appare aderente a quanto stabilito dall’allegato II.1 art. 3, consentendo un’importante semplificazione ed economicità di risorse umane e temporali. Si chiede un'autorevole indicazione a riguardo.
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In riferimento al quesito posto occorre in premessa precisare che, in base a quanto dispone l’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, il ricorso alle indagini di mercato e l’utilizzo di elenchi attengono all’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sottosoglia. Negli affidamenti diretti, ferma restando la possibilità di selezionare gli operatori economici dagli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti [art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023], la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente [art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023]. Ciò posto, l’utilizzo del Mepa (vale a dire dei fornitori abilitati in tale mercato) per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sottosoglia ricade nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lett. c) e dell’art. 2 dell’Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023. Nello specifico, la prima delle citate disposizioni attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di dotarsi di un proprio regolamento in cui disciplinare anche “i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”. La seconda disposizione, laddove stabilisce che le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, chiarisce che l’utilizzo degli elenchi presenti nel mercato elettronico ricade nella fattispecie delle “indagini di mercato”. Pertanto, se la stazione appaltante opta per siffatta modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, trova applicazione la disciplina di cui al citato art. 2 dell’Allegato II.1 al Codice che richiede in particolare di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato con le modalità ivi indicate. Se la stazione appaltante intende procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante utilizzo degli elenchi, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 3. In mancanza di un Elenco della stazione appaltante, gli operatori economici possono essere selezionati da elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, purché istituiti a norma dell’art. 3 dell’Allegato II.1.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 09/09/2024
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