MIT: D.Lgs. 209/2024, art. 92 - Apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa in sostituzione del CRE

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 27 febbraio 2025, n. 3267 ha risposto al seguente quesito:

L’articolo in oggetto apporta modifiche all'allegato II.14, art. 12 del Codice, introducendo il comma 11 -bis che prevede, per i lavori d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA, la tenuta di una contabilità semplificata con la possibilità di sostituire il CRE con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (DL) sulle fatture di spesa. A livello pratico ed operativo si ritiene che, tale "visto", debba concretizzarsi con la redazione di un'attestazione semplificata con la quale, il DL, dichiara la "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a corredo delle fatture presentate dalle imprese. Esempio pratico di dichiarazione di buona esecuzione: "In riferimento alla fattura n.____ del ____ si dichiara che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed entro i tempi contrattuali previsti. Tenendo conto delle opere eseguite, si conferma la corrispondenza del lavoro svolto, con quanto fatturato, ai fini del pagamento". VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e sua firma). Con l'occasione si chiede se, tale previsione normativa, possa analogamente estendersi anche ai servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA con la differenza di attestazione da parte del RUP oppure del DEC qualora nominato, in luogo del DL.

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Risposta aggiornata

La disposizione di cui all’allegato II.14, comma 11 bis da voi richiamata trova applicazione per i lavori; infatti la norma è inserita nel Capo I “Dell’esecuzione dei contratti dei lavori”, ed essendo una disposizione a carattere speciale non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per l’esecuzione dei contratti di forniture e servizi occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo II dello stesso allegato II.14, ed in particolare all’art. 38.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 04/03/2025

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