L’approvazione del progetto preliminare e dello studio di fattibilità rientrano nella competenza della Giunta comunale

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Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, risponde alla domanda su quale fosse l’organo competente ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica nel quadro definito a suo tempo dall’articolo 23 del D.Lgs 50/2016.

Ricorda in tal senso che il progetto preliminare e lo studio di fattibilità rientrano nella competenza della Giunta comunale in considerazione del fatto che tale livello di progettazione “definisce il quadro delle esigenze da soddisfare”.

La sentenza merita segnalazione perché, anche con la riduzione dei livelli progettuali da tre a due apportata dal D.lgs 36/2023, e l’obbligatorietà del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante, continua a permanere, a mio parere, la competenza della Giunta Comunale.

Competenza che in realtà si estende anche al DIP. Perché l’articolo 3 dell’Allegato II.7 prevede che il DIP indichi i ” limiti economici da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera”, e dunque occorre che in quella fase la Giunta eserciti le proprie prerogative.

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Tenendo  conto delle motivazioni della sentenza, è da confermare dunque la competenza della Giunta Comunale perché il progetto di fattibilità tecnico ed economica “presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività”. E questa valutazione sul progetto dovrà essere effettuata, evidentemente, dalla Giunta Comunale.

Dunque una sentenza che ha una sua attualità.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. VII, 20/09/2024, n. 7699:

In diritto, è fuor di dubbio che il primo giudice abbia aderito, e di conseguenza applicato, quello che rappresenta il consolidato e pacifico indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa circa l’interpretazione dell’art. 23, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), ovverossia che il progetto preliminare e lo studio di fattibilità rientrano nella competenza della Giunta comunale in considerazione del fatto che tale livello di progettazione “definisce il quadro delle esigenze da soddisfare”, rientrando quindi a pieno titolo negli indirizzi politico-amministrativi che l’ente locale persegue, selezionandoli con un tasso di elevata discrezionalità, nell’interesse della collettività.

Va infatti soggiunto che ai sensi del prefato art. 23, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola attraverso il succedersi di tre fasi scandite da differenti peculiarità, corrispondenti a differenti livelli di approfondimento (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva), e che il comma 5 nello specifico prevede che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”.

Deve ritenersi corretta, quindi, la conclusione alla quale è giunto il TAR, citando fra l’altro il parere del Consiglio di Stato n. 855 del 1° aprile 2026, secondo cui è necessaria l’approvazione da parte dell’organo politico, in quanto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica debbono essere definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, oltre alla comparazione delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alle valutazioni delle diverse soluzioni possibili in termini di costi e benefici per la collettività.

Ciò significa, in definitiva, che è nel progetto di fattibilità che deve enuclearsi la prospettiva della “accettazione sociale dell’opera”, poiché in esso è trasfusa l’esigenza collettiva dell’opera stessa e il contemperamento degli interessi dei cittadini, rispetto ad altre possibili iniziative.

Tale essendo la natura giuridica della scelta alla base della decisione amministrativa, non vi è dubbio alcuno che la stessa spetti alla Giunta comunale, quale sede naturale in cui vengono enucleati gli obiettivi e i programmi politico–amministrativi dell’ente locale.

Anche sulla base del riparto delle competenze delineate dagli artt. artt. 42, 48 e 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli enti locali), va infatti evidenziato che:

a) al Consiglio comunale spettano solo le tassative competenze enucleate dall’art. 42 e, per quanto qui di interesse, rileva la previsione contenuta nel comma 2, alla lett. b): sulla base degli atti processuali, risulta che il suddetto organo abbia esercitato le sue prerogative attraverso l’inserimento delle opere di riqualificazione edilizia degli istituti scolastici in questione nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche;

b) al dirigente competono, fra gli altri e per quanto ancora qui di interesse, “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”, ai sensi dell’espressa previsione recata dall’art. 107, comma 2: ciò significa che il dirigente avrebbe potuto dare esecuzione alla delibera giuntale di approvazione del progetto di fattibilità, adottando atti idonei ad impegnare l’ente verso l’esterno, ma non avrebbe giammai potuto sostituirsi al suddetto organo nella valutazione politico-amministrativa, ad alto tasso di discrezionalità, delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, oltre alla comparazione delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alle valutazioni delle diverse soluzioni possibili in termini di costi e benefici per la collettività.;

c) alla Giunta comunale è invece riconosciuta la competenza residuale: ai sensi dell’art. 48, comma 2, infatti, “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; (…)”.

Ritiene, quindi, il Collegio, che l’esclusione dalla graduatoria definitiva sia stata assunta in modo del tutto legittima, non potendo ritenersi, come è stato invece prospettato dal Comune appellante, che la normativa non sia chiara nello stabilire quale sia l’organo per legge deputato ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica e che quindi le cause di esclusione debbano essere interpretate alla luce del favor partecipationis.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/09/2024 di Roberto Donati

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