Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione: requisito inderogabile?

Una mutua assicuratrice può partecipare ad una gara relativa all’affidamento di una polizza assicurativa?

Risposta negativa da Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 869.

“E’ pacifico che la procedura oggetto di causa ha ad oggetto la stipulazione di una polizza assicurativa, da intendersi quale contratto aleatorio con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si assume il rischio di tenere indenni i beneficiari dal rischio assicurato.

In coerenza con il tipo di contratto posto in gara, il bando specifica le relative caratteristiche, quali le tipologie di prestazioni in relazione alle quali l’aggiudicatario si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall’assicurato, il massimale di copertura, ecc.

Tenuto conto dell’oggetto del contratto, non appare né illogico, né discriminatorio, prevedere tra i requisiti soggettivi di partecipazione l’iscrizione all’Albo delle imprese delle assicurazioni, posto che ciò corrisponde a quanto prescritto dalla stessa legge ai fini dell’esercizio della specifica attività che viene in considerazione (per l’appunto quella assicurativa, tramite la stipulazione di una polizza).

Come noto, le società di assicurazione sono soggette a un regime giuridico speciale, anche sotto il profilo dei controlli esterni ed interni, finalizzato a offrire le più ampie garanzie di solvibilità patrimoniale e di tutela degli interessi degli assicurati.

In base alle definizioni recate dall’art. 1, d.lgs. 209/2005, l’attività assicurativa è qualificata come “l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di assicurazione” e l’impresa di

assicurazione è indicata come “la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive

comunitarie sull’assicurazione diretta”.

L’art. 11, comma 1, del d.lgs. 209/2005 prescrive inoltre che “L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione”.

La giurisprudenza, seppur in una fattispecie differente, a proposito della necessaria iscrizione ad un albo o registro, ha avuto modo di precisare che “il requisito richiesto dalla stazione appaltante sarebbe sostanzialmente privo di significato, consentendo a qualsivoglia imprenditore di gestire il servizio indipendentemente dalla specifica professionalità posseduta, ciò che non si può ragionevolmente ammettere. Pertanto, considerato che il bando va letto ed interpretato alla stregua dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e che il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio risponde all’esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, non v’è dubbio come l’oggetto dell’iscrizione stessa debba essere congruente con quello dell’appalto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1874).

A questo proposito, deve ulteriormente precisarsi che, seppur i risultati pratici conseguibili tra polizza assicurativa ed assicurazione tramite una mutua assicuratrice possano essere in gran parte assimilabili, i due schemi presentano profonde differenze giuridiche.

La disciplina delle mutue assicurazioni è contenuta principalmente nella legge n. 3818 del 1886, come modificata con l’art. 23 del decreto legge n. 179 del 2012.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. 3818/1886 tali società “non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusiva erogazione in favore dei soci e dei loro familiari conviventi” di determinate attività.

Quindi, in generale, lo strumento della mutua assicurativa implica anche l’assunzione della qualità di socio da parte dell’assicurato: questi, pagando un contributo, ottiene contemporaneamente i due status di socio della mutua assicurativa e di assicurato (nel caso di specie l’appellante ripetutamente si riferisce alla categoria dei soci ed al vincolo associativo che la caratterizza).

Viceversa, lo strumento della polizza assume una valenza prettamente sinallagmatica, senza implicare l’adesione e l’ingresso in una compagine associativa.

7.3 – E’ noto che il modello di sicurezza sociale che si sta affermando nel nostro ordinamento include anche l’apporto di servizi resi da soggetti privati, secondo una logica di mercato.

L’art. 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 1, afferma, in ordine alle finalità perseguite attraverso la costituzione dei fondi integrativi sanitari, che: “Al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi”.

Alla luce di tale tendenza, appare sicuramente auspicabile l’ampliamento di tale mercato ed il suo caratterizzarsi per una effettiva competizione tra i diversi soggetti che erogano i predetti servizi.

Tali considerazioni generali, tuttavia, si collocano sul piano delle politiche del diritto e delle linee di tendenza evolutive del mercato ma non valgono nel caso concreto ad inficiare la legittimità della scelta della stazione appaltante, non potendosi ritenere manifestamente irragionevole la volontà di avvalersi dello specifico strumento della polizza, stanti le evidenziate differenze che allo stato permangono tra i due strumenti in senso lato assicurativi”.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/02/2020 – autore Elvis Cavalleri

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