Il socio unico persona giuridica non deve rendere le dichiarazioni dell’art.80!

Nell’attesa che il legislatore raccolga l’ Atto di segnalazione n. 5 del 12 dicembre 2018, e chiarisca l’interpretazione da dare alla locuzione “del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio” di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice, il Consiglio di Stato ribadisce la propria posizione.

Lo fa respingendo appello articolato, tra i vari motivi, sulla censura della mancata dichiarazione sui requisiti “generali” del socio unico persona giuridica ( che evidentemente è anche socio di maggioranza) .

Così si esprime Consiglio di Stato, Sez. V, 20/ 11/ 2019, n. 7922 :

Sotto il primo profilo, non è dovuta la dichiarazione sulla mancanza di cause d’esclusione ex art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 da parte della XXX s.p.a. (e dei relativi rappresentanti) quale socio della mandataria XXX, trattandosi di socio unico persona giuridica, come tale non rimesso – secondo l’interpretazione che il Collegio predilige – al relativo regime di cui all’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4732, relativa all’analoga previsione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, d. lgs. n. 163 del 2006).

Lo stesso è a dirsi per l’assenza della dichiarazione del socio della società in accomandita semplice maggioritaria al 99% della mandante XXX.: l’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 prescrive infatti il possesso dei requisiti generali in capo al «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci», socio che coincide nel caso in esame con la suddetta s.a.s., non già con il relativo socio, di cui peraltro l’appellante non deduce neppure la titolarità di poteri rappresentativi.

In relazione al socio maggioritario XXX s.r.l. della consorziata designata da XXX per la prestazione del servizio (…. s.r.l.) l’appellante deduce l’illegittima ammissione a soccorso istruttorio della dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti generali in capo ai soggetti apicali.

L’assunto è tuttavia infondato, atteso che la mancanza delle dichiarazioni sui requisiti di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 ben rientra fra le carenze soccorribili ex art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016, trattandosi d’irregolarità essenziale correlata al documento di gara unico europeo, non afferente al contenuto dell’offerta, e dunque ben passibile di sanatoria (su cui cfr. la documentazione, sub doc. 18 Comune).

Si ribadisce comunque che, come detto, la questione è ben lungi dall’essere chiarita. L’Atto di segnalazione di ANAC n. 5 del 12 dicembre 2018 è rimasto inascoltato, e lo “sblocca cantieri” si è limitato a precisare il numero dei soci (“in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro”).

Vedremo l’evoluzione del problema…

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21.11.2019 - autore  Roberto Donati

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