Il “servizio di supporto ed assistenza tecnico specialistica informatica per elaborazioni stipendiali, adempimenti contabili, inserimento in contabilità finanziaria, dichiarazioni fiscali, elaborazione certificati” non ha natura intellettuale
La Società ricorrente è stata esclusa dalla gara, per non avere indicato nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, ex art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, previsto a pena di esclusione dalla Lettera invito.
Nel ricorso sostiene la questione inerente alla natura intellettuale dell’appalto.
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SCARICA GRATIS LA GUIDATar Puglia, Bari, Sez. I, 23/05/2024, n. 649 respinge il ricorso:
3.1 – Le censure sono infondate.
3.2 – Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, il concorrente non deve indicare, nella offerta economica, i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali qualora – tra l’altro – si tratti di un appalto di servizi “di natura intellettuale”.
Riguardo all’interpretazione di tale locuzione, premesso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che, “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate”(cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1974 del 2020); di conseguenza, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, sez. V, n. 1291 del 2021; n. 4806 del 2020) (Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 ottobre 2021, n. 7094; Consiglio di Stato, sezione quinta, 12 febbraio 2021, n. 1291 e giurisprudenza ivi citata – Cons. di Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806).
Così, sono stati ricondotti, in particolare, alla categoria dei servizi di natura intellettuale: il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051; VI, 1 agosto 2017, n. 3857); l’attività di progettazione di opere pubbliche che non richieda sopralluoghi, misurazioni e rilievi che espongano a rischi specifici implicante l’adozione di misure di sicurezza a tutela dell’incolumità personale operante (su cui vedi invece Cons. di Stato, VI, 13 luglio 2016, n. 3139); il servizio di fornitura e manutenzione di un software gestionale (Cons. di Stato, VI, 8 maggio 2017, n. 2098); l’attività di intrepreti e traduttori di lingue straniere anche se prestata in scuole (Cons. Stato, V, 19 gennaio 2017, n. 223) (Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 ottobre 2021, n. 7094).
3.3 – Sulla base delle illustrate coordinate ermeneutiche giurisprudenziali, nella fattispecie concreta in esame, va esclusa l’invocata natura intellettuale del servizio, con la conseguente applicabilità dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016 e la legittimità della lex specialis, nella parte in cui ha previsto l’obbligo di indicare nell’offerta economica il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendale.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/05/2024 di Roberto Donati
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