Il “geniale” scorporo della manodopera continua a mietere vittime
C’è chi si ostina a dire che l’art. 41 c. 14 del Codice sia chiarissimo. Forse dopo tre bicchieri di lugana…
Il bando (consultabile qui) prevedeva quanto segue:
Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 9.000.000,00 IVA esclusa.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAIl costo annuo della manodopera è stimato in € 1.200.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 500,00 annui.
L’importo annuo a base d’asta, al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari ad € 600.000,00 e conseguentemente l’importo complessivo soggetto a ribasso per l’intera durata dell’appalto (5 anni) è pari ad € 3.000.000,00.
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 12 luglio 2024, n. 295 giustifica la confusione dell’offerente, e ritiene che “non risulta, allo stato degli atti, che la controinteressata abbia modificato la propria offerta originaria a seguito della risposta fornita all’Amministrazione resistente in sede di chiarimenti, così come invece dedotto con l’atto introduttivo del giudizio, tenuto conto che il prezzo offerto è rimasto immutato (euro 8.460.000, a fronte di un ribasso pari ad euro 540.000), essendo stata rettificata la sola percentuale del ribasso offerto, dapprima, erroneamente calcolata prendendo a riferimento il valore dell’intera commessa (9 milioni di euro, rispetto ai quali il ribasso di euro 540.000 rappresenta il 6%) e, in via successiva, considerando, in maniera corretta, il solo importo ribassabile posto a base di gara (3 milioni di euro, in riferimento ai quali il ribasso offerto rappresenta il 18%)“.
Fortunatamente il modulo per la presentazione dell’offerta economica prevedeva l’indicazione sia del ribasso percentuale, sia del valore assoluto offerti.
La confusione continua a regnare sovrana (cfr. questo articolo), e la Cabina di regia muta…
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/07/2024 di Elvis Cavalleri
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