Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto

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Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto.

Lo ribadisce il Tar Calabria respingendo il ricorso avverso l’aggiudicazione.

Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18/04/2024, n. 633:

10.4- Osserva la giurisprudenza da ritenersi oramai consolidata che “In linea generale, nel ricostruire la portata del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica, è stato chiarito anche recentemente (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2022, n. 9047) che – al fine di accertare la violazione del divieto – occorre verificare in concreto se l’anticipazione di alcuni elementi economici comporti la possibilità di individuare l’offerta economica complessiva dell’offerente. Il divieto, infatti, non va inteso in senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta economica. In particolare, il giudice amministrativo deve procedere di volta in volta a una valutazione in concreto circa l’effettiva attitudine degli elementi dell’offerta economica resi anticipatamente noti a condizionare le scelte della commissione di gara (in precedenza si vedano anche Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2017, n. 1988; Cons. Stato, 29 febbraio 2016, n. 824)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.82023, n.7497).

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10.5- Dalla disamina della sezione di offerta tecnica in contestazione emerge che la concorrente …………:

-) ha osservato che, in accordo con le previsioni del d.lgs. n. 120 del 2017, che disciplina le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo utili al ricoprimento dei tubi in materiale termoplastico in pressione e non in pressione, il materiale di scavo sarebbe stato adeguatamente trattato e vagliato, liberato dalla presenza di limi ed argille, e con caratteristiche geomeccaniche simili alle ghiaie potrà anche essere utilizzato per il rinfianco primario e secondario della tubazioni stessa;

-) in tale contesto la stessa concorrente riporta una sezione di posa “tipo” per la quale vengono fatte delle simulazioni di calcolo dei costi relativi al riempimento della sezione di scavo per la posa del tubo, seguita da tabelle che dimostrerebbero che il risparmio medio legato all’utilizzo di materiale di rinfianco primario-secondario realizzato con materiale di recupero e senza letto di posa è di circa il 50%, cui si aggiungerebbe un ulteriore 30% legato all’abbattimento dei costi di trasporto;

-) le conclusioni della concorrente ……… è nel senso che le tabelle indicate dimostrerebbero che il risparmio medio legato all’utilizzo di materiale di rinfianco primario-secondario realizzato con materiale di recupero e senza letto di posa è di circa il 50%, al quale occorre aggiungere un ulteriore 30% legato all’abbattimento dei costi di trasporto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/04/2024 di Roberto Donati

 

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