Il “criterio di valutazione” si atteggia, nei confronti dei concorrenti, quale indicazione di “mezzi” piuttosto che di “risultati”

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Il “criterio di valutazione” si atteggia, nei confronti dei concorrenti, quale indicazione di “mezzi” (ovvero del campo entro il quale potrà esplicarsi la loro capacità propositiva di autonome ed originali soluzioni realizzative della prestazione oggetto di gara) piuttosto che di “risultati” (ovvero del modo in cui raggiungere gli obiettivi prefigurati dalla stazione appaltante), essendo questi riservati alle scelte progettuali del concorrente.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. III, 04/10/2024, n. 8003. Cliccando qui è possibile visionare i criteri di aggiudicazione previsti nel disciplinare di gara.

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11.2. La censura, come innanzi complessivamente analizzata ed anche alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte dalla appellante con la memoria del 9 settembre 2024, non può essere accolta.

11.3. Occorre in primo luogo evidenziare che, su un piano generale, il “criterio di valutazione” è uno strumento di orientamento e controllo dell’attività tecnico-discrezionale spettante alla Commissione di gara ai fini della attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti: esso ha la funzione, da un lato, di indirizzare ex ante l’attività di formulazione di queste ultime ad opera dei partecipanti alla gara, garantendo la ragionevole prevedibilità del percorso valutativo che sarà seguito dalla Commissione e consentendo, quindi, ai concorrenti di modulare i contenuti delle offerte in modo da soddisfare nel modo ritenuto maggiormente competitivo le esigenze poste dalla stazione appaltante a base della gara, dall’altro lato, di rendere percepibili ex post i profili che la Commissione giudicatrice ha ritenuto di valorizzare ai fini della enucleazione del pregio tecnico-qualitativo delle offerte e sindacabili conseguentemente, nei limiti compatibili con la loro connotazione tecnico-discrezionale, le valutazioni dalla stessa compiute ed i punteggi conseguentemente assegnati, anche laddove espressi in forma esclusivamente numerica.

Va altresì evidenziato che il grado di specificità del “criterio di valutazione” non è predeterminabile a priori, ma varia in dipendenza della natura e della complessità delle prestazioni che costituiscono oggetto della gara, dovendo attingere un livello di concretezza atto a conciliare la suesposta necessità di sufficiente conoscenza preventiva da parte dei concorrenti degli aspetti sui quali la stazione appaltante ritiene di sollecitare la proposizione di soluzioni migliorative e quella di non imbrigliare – con effetti evidentemente anti-concorrenziali – entro limiti eccessivamente ristretti la capacità progettuale dei concorrenti attraverso la rigida pre-definizione del contenuto della prestazione richiesta, privandola del quid di originalità garantito dall’apporto creativo del singolo concorrente.

Il “criterio di valutazione” si atteggia quindi, nei confronti dei concorrenti, quale indicazione di “mezzi” (ovvero del campo entro il quale potrà esplicarsi la loro capacità propositiva di autonome ed originali soluzioni realizzative della prestazione oggetto di gara) piuttosto che di “risultati” (ovvero del modo in cui raggiungere gli obiettivi prefigurati dalla stazione appaltante), essendo questi riservati, per quanto detto, alle scelte progettuali del concorrente.

11.4. Ciò premesso, occorre evidenziare che i criteri di valutazione indicati all’art. 18.1 del Disciplinare di gara sono complessivamente caratterizzati, ad avviso del Collegio, dalla concretezza necessaria ad assolvere alla loro funzione orientativa nei confronti dei concorrenti e di controllo della legittimità dell’operato della commissione di gara, senza pregiudicare gli spazi operativi degli offerenti.

Invero, come è agevole verificare attraverso una lettura comparativa tra i predetti criteri e le prescrizioni del Capitolato tecnico, i primi focalizzano alcuni aspetti dell’appalto sollecitando, rispetto ad essi, i concorrenti a proporre soluzioni migliorative rispetto ai corrispondenti contenuti minimi capitolari: questi, quindi, non sono indifferenti ai fini della determinazione della attitudine valutativa e selettiva dei criteri di valutazione, in quanto rappresentano la base di partenza rispetto alla quale commisurare le specifiche qualità migliorative delle singole offerte, indicando nel contempo i profili in ordine ai quali i concorrenti erano sollecitati a proporre le loro proposte migliorative.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/10/2024 di Roberto Donati

 

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