Giustificativi di anomalia trasmessi per pec anziché in piattaforma: esclusione!
La ricorrente contesta il provvedimento di esclusione, motivato sul rilievo che i richiesti giustificativi sono stati trasmessi “oltre il termine perentorio e mediante canale non conforme”.
La ricorrente, in particolare, ha inviato le dovute giustificazioni a mezzo p.e.c. oltre il termine di scadenza indicato dal Rup, omettendo il caricamento dei giustificativi stessi sulla piattaforma e, quindi, violando “la natura vincolante del canale di trasmissione”.
Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 04/05/2026, n. 2845 rigetta il ricorso avverso l’esclusione:
- Orbene, nel caso all’esame, è rilevante la circostanza che la parte ricorrente (che ha presentato i giustificativi oltre le ore 16.00 del 2.7.2025 inviandole su p.e.c. non abilitate alla ricezione), non si duole di aver avuto difficoltà nell’utilizzo della piattaforma né tantomeno ha segnalato, come previsto dalla lex specialisdifficoltà o impossibilità di accesso alla piattaforma stessa, utilizzando, per la segnalazione, il canale all’uopo predisposto dall’Amministrazione (indirizzo p.e.c. …………..).
- Non sono quindi invocabili le prescrizioni di cui all’art. 25 comma 2 e 92 del d.lgs. 36/2023 siccome non è provato in giudizio – ma neppure dedotto – che l’utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale – in assenza di malfunzionamento della stessa – abbia alterato l’accesso al sistema e, quindi, distorto la concorrenza e reso necessaria la sospensione del termine assegnato per i giustificativi e la proroga del termine per le relative comunicazioni per il tempo necessario alla risoluzione del detto malfunzionamento.
- La necessità di utilizzo della piattaforma, invero, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione nel verbale n. 45, è funzionale a garantire la riservatezza della procedura di gara oltre che la tracciabilità ed univocità della documentazione inviata, caratteri che una generica p.e.c. inviata a soggetti diversi dal RUP non è in grado di soddisfare.
- A tutto concedere è altrettanto incontestato in giudizio che la stessa ricorrente, né nelle p.e.c. di invio delle giustificazioni (delle ore 18:17 e 18:25 del 2 luglio 2025) né tantomeno nelle note del 12 settembre 2025, ha chiesto di essere autorizzata all’inoltro dei giustificativi sulla piattaforma.
- Più in generale, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di gara, non è più sostenibile la tesi (sposata dalla parte ricorrente) secondo cui non sarebbe comunque preclusa la possibilità di presentazione tardiva dei giustificativi utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli indicati dalla lex specialisal di fuori dei casi di comprovato malfunzionamento del sistema imputabile alla stessa amministrazione.
- La diversa conclusione alla quale giunge l’odierna istante, invero, non solo cozza con le prescrizioni del Codice dei contratti ma con la stessa disciplina di gara (sul punto genericamente e tardivamente contestata) che impone giustappunto l’utilizzo esclusivo della piattaforma SIAPS in corso di gara, laddove la richiesta a ciascun concorrente di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risulta funzionale esclusivamente al fine di consentire al concorrente di ricevere le comunicazioni da parte della Piattaforma, nonché effettuare la registrazione sulla Piattaforma stessa.
- Né tantomeno è predicabile l’illegittimità del termine orario (ore 16.00) fissato dal RUP per la presentazione delle giustificazioni siccome l’art. 110 comma 2 del d.lgs. 36/2023, laddove prevede l’assegnazione agli operatori di un “termine non superiore a 15 giorni” consente comunque al RUP un margine discrezionale nel valutare i tempi di risposta dell’operatore economico nel rispetto comunque del limite “massimo” di 15 giorni previsto dalla legge.
- Per quanto sopra, la decisione della parte ricorrente di inviare le giustificazioni esclusivamente alla p.e.c. …………… ed alla pec ……………. si pone in contrasto non solo con le prescrizioni della lex specialise del Codice dei Contratti, ma anche con gli specifici obblighi di cooperazione di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 che, comunque, innovando alla precedente disciplina, concentra le interlocuzioni tra Stazione appaltante e operatore economico nella fase iniziale di richiesta di giustificazioni.
- Sfugge pertanto ai vizi evidenziati in ricorso la decisione della stazione appaltante di ritenere “inutilizzabili” le giustificazioni avendo la ricorrente volutamente utilizzato un canale “non conforme” a quello indicato dalla lex specialis, laddove gli altri operatori, in ossequio ai richiesti canoni di diligenza professionale, hanno correttamente presentato i giustificativi attraverso la piattaforma.
- Per vero, le regole di gara non vincolano solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione; sicché “non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l’impossibilità che il favor partecipationis faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva” (Consiglio di Stato Sez. III, 14 giugno 2024, n.5375).
- Sul punto, l’esame degli atti di causa danno evidenza che la parte ricorrente ha ignorato gli obblighi di comunicazione prescritti dalla lex specialisin corso di gara (di contenuto inequivoco), ribaditi da specifica comunicazione del Rup, in violazione del principio di autoresponsabilità che implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti. (TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 febbraio 2022, n. 1932, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507).
- Né tampoco è ravvisabile la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, atteso che nel caso in esame l’Amministrazione non ha introdotto clausole espulsive ma, ben diversamente, non ha potuto esaminare le giustificazioni richieste e necessarie al fine di valutare la congruità dell’offerta pena la violazione della par condicioe delle vincolanti prescrizioni della legge di gara.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 05/05/2026

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