Non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti”
La stazione appaltante esclude la ricorrente dopo aver richiesto giustificativi sull’offerta. Infatti, proprio il tenore dei chiarimenti, con il correlato ribasso di quasi 400.000,00 euro del costo della manodopera rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, ha determinato l’esclusione dalla gara della società ricorrente.
Sebbene sia possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate nei giustificativi, l’offerta economica e la sua complessiva sostenibilità deve restare nel complesso immutata .
VADEMECUM CYBERSECURITY
Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,
pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata
sulle principali novità legislative e tecniche in materia.
VADEMECUM CYBERSECURITY
Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,
pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata
sulle principali novità legislative e tecniche in materia.
SCARICA GRATIS LA GUIDAIn questo caso la voce del costo della manodopera è stata modificata senza alcun riferimento a una sopravvenienza di fatto o normativa.
Nel respingere il ricorso Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 19/12/2023, n. 3779 pertanto stabilisce:
Si tratta evidentemente di fattispecie ben lontane da quella per cui è causa, in cui in base a un non meglio specificato errore, la ricorrente ha ridotto il costo della manodopera di circa il 36% (e non dello 0,59%, come nel caso di cui alla menzionata sentenza n. 8356/2023 del Consiglio di Stato).
Al riguardo si tenga conto che i principi espressi dalla menzionata sentenza n. 8356/2023 del Consiglio di Stato vanno nel senso opposto rispetto a quello auspicato da parte ricorrente, in quanto hanno affermato che:
– è possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purché resti nel complesso immutata l’offerta economica e la sua complessiva sostenibilità;
– la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e, per contro, sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.
Appare evidente come lo scostamento del costo della manodopera prospettato dalla ricorrente nei chiarimenti dell’11 novembre 2022 non potrebbe mai essere giustificato alla luce del visto precedente.
A ciò si aggiunga che, come chiarito dal giudice di appello “è possibile procedere a compensazioni tra sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli stessi giustificativi, purché siano rispettati i seguenti limiti: – l’entità dell’offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171); – le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680); – non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (cfr. Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; VI, 7 febbraio 2012, n. 636; VI, 15 giugno 2010, n. 3759). Occorre infatti tener conto del fatto che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, V, 4 giugno 2020, n. 3528; V, 14 aprile 2020, n. 2383; V, 16 gennaio 2020, n. 389; V, 31 agosto 2017, n. 4146)” (Cons. St., sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6462).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/12/2023 di Roberto Donati
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora