Procedura negoziata per “gara ponte”. La rotazione sul singolo lotto è legittima.

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Sulla medesima fattispecie ( procedura negoziata articolo 63 per appalto sopra-soglia) il Tar Abruzzo si esprime all’opposto del Tar Toscana ( vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/procedura-negoziata-per-gara-ponte-la-rotazione-sul-singolo-lotto-e-illegittima-almeno-secondo-questo-tar/)

Ecco la sintesi della decisione Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 20/12/2021, n.568:

3.4.2.- Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato quindi che non sussiste alcuna ragione di “estrema urgenza” (potendo il Provveditorato avvalersi della proroga tecnica del contratto sino al termine della procedura aperta) e che le responsabilità dell’asserita urgenza dipendono comunque da eventi “non imprevedibili” ed “imputabili” al Provveditorato, deve ritenersi che non ricorrono i presupposti normativi necessari a giustificare l’indizione della procedura negoziata senza bando oggetto dell’odierno contenzioso.

3.5.- Ciò detto va osservato che l’illegittimità dell’opzione amministrativa di avvalersi della procedura negoziata senza bando ha comportato, come corollario, l’esclusione della ricorrente dall’invito alla partecipazione per il lotto n. 47 in applicazione del principio della rotazione.

Come rimarcato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito di recente anche da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo sentenza 17 aprile 2020 n.132) “il principio della rotazione deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e non può risolversi in un ostacolo ad esso, né può implicare l’esclusione di chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione pubblica, ma significa piuttosto non favorirlo” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021).

Ebbene, considerato che il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti (Cons. Stato Sez. V, 05/11/2019, n. 7539; ibidem T.A.R. Abruzzo sentenza 17 aprile 2020 n.132), deve rimarcarsi che qualora l’amministrazione avesse correttamente indetto una procedura di gara aperta, la ricorrente non avrebbe trovato ostacoli ed impedimenti alla sua partecipazione alla gara che, invece, gli è stata preclusa.

4.- In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/12/2021 di Roberto Donati

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