FOCUS: “Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici: il Parere ANAC n. 50/2025”

Introduzione
Con il parere di precontenzioso del 19 febbraio 2025, n. 50, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sul tema della mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza nell’ambito delle offerte economiche, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2023.
La questione trae origine da una procedura aperta bandita da un Comune per la fornitura e posa in opera di sistemi “smart bin” e tecnologie per la gestione dei rifiuti.

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Il principio generale: obbligo di indicazione e causa di esclusioneL’ANAC ha preliminarmente ribadito il principio generale, previsto dall’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (e della sicurezza) comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.
Tale omissione, infatti, non è suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, poiché l'integrazione successiva altererebbe la par condicio tra i concorrenti e violerebbe il principio di immodificabilità dell'offerta, cardine del sistema dei contratti pubblici.
L’eccezione: la responsabilità della Stazione appaltante e il soccorso istruttorio
Tuttavia, l’Autorità ha individuato una deroga a questo rigore formale:
quando la modulistica predisposta dalla Stazione appaltante non renda possibile l’indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza, tanto da determinare una situazione di scusabilità dell’errore da parte dei concorrenti, la Stazione appaltante può legittimamente attivare il soccorso istruttorio.
In particolare, due condizioni devono concorrere:
- Assenza nel modello di offerta di spazi o richiami per l’inserimento dei costi della manodopera e della sicurezza;
- Silenzio o ambiguità della lex specialis circa l’obbligo di separata indicazione di tali costi.
In tale evenienza, il comportamento dell'operatore economico risulta giustificato da una carenza imputabile alla Stazione appaltante e non è configurabile come violazione consapevole delle regole di gara.
Conclusione
Il parere n. 50/2025 conferma l'approccio rigoroso della disciplina attuale, ma anche la volontà di contemperare l’esigenza di tutela della concorrenza con quella di salvaguardare l'affidamento legittimo dei partecipanti.
Per le Stazioni appaltanti emerge l’indispensabilità di predisporre modulistica chiara, completa e conforme al quadro normativo, per evitare dubbi interpretativi e contenziosi.
Per gli operatori economici, permane l'obbligo di massima diligenza nella predisposizione dell’offerta, anche in presenza di documentazione di gara lacunosa, facendo ricorso, se necessario, a richieste di chiarimento.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 02/05/2025

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