FOCUS: “Il subappalto necessario dopo l’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 80/2014: persistono le condizioni di utilizzo per colmare il deficit di qualificazione?”

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Con il parere n. 3526 del 3 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) interviene in un ambito cruciale dell’esecuzione dei lavori pubblici: il subappalto c.d. necessario o qualificante, ovvero utilizzato per sopperire all’assenza di qualificazione SOA in una o più categorie scorporabili.

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Il quesito: ancora possibile il subappalto necessario?

L’istanza di chiarimento trae origine dall’abrogazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 47/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014), che disciplinava espressamente la possibilità per l’operatore economico non qualificato in una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di indicare, già in sede di offerta, il subappalto delle relative lavorazioni.

A seguito di tale abrogazione, l’unico riferimento normativo di dettaglio in materia è oggi rappresentato dall’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, che, all’art. 30, comma 1, secondo periodo, stabilisce:

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

La disposizione, tuttavia, non menziona il subappalto come possibile strumento di colmatura del deficit qualificatorio, né tale opzione è richiamata in altre parti dell’Allegato II.12.

La posizione del MIT: il subappalto necessario conserva efficacia

Secondo il MIT, la soppressione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014 non ha determinato l’eliminazione dell’istituto del subappalto necessario. Anzi, tale strumento, pur non espressamente menzionato nel nuovo Codice, mantiene una sua autonoma valenza sistematica, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente.

Il parere richiama in particolare:

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015, che ha riconosciuto al subappalto necessario una funzione essenziale nel garantire l’esecuzione dei lavori da parte di soggetti qualificati;
  • Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 648/2025, che valorizza il principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, ritenendo conforme a tale principio l’ammissibilità del subappalto necessario nei casi di deficit di qualificazione;
  • Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1793/2024, secondo cui il subappalto qualificante consente alla stazione appaltante di conoscere già in fase di ammissione la carenza di requisiti del concorrente, e quindi di valutare sin da subito la legittimità del ricorso al subappaltatore quale soggetto in possesso delle necessarie SOA.

Profili operativi e riflessi sulla documentazione di gara

In chiave applicativa, la tesi del MIT ha rilevanti conseguenze sulle modalità di partecipazione alle gare nel settore dei lavori pubblici. In particolare:

  • l’operatore economico privo di qualificazione in una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria può legittimamente indicare sin dalla domanda di partecipazione l’intenzione di ricorrere al subappalto qualificante, allegando le necessarie dichiarazioni e la documentazione del subappaltatore;
  • la stazione appaltante dovrà, conseguentemente, valutare l’idoneità del subappaltatore e la correttezza della procedura adottata dall’offerente per assicurare la qualificazione indiretta;
  • resta fermo che, ai sensi dell’art. 119 del Codice, le lavorazioni oggetto di subappalto dovranno essere comunque eseguite da soggetti in possesso della qualificazione richiesta.

Conclusioni

Il subappalto necessario non è stato abrogato né implicitamente escluso dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Anzi, trova oggi legittimazione sistemica, giurisprudenziale e funzionale nel principio del risultato e nella ratio di tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dei lavori.

La posizione del MIT n. 3526/2025 rafforza questa lettura, offrendo un orientamento operativo utile tanto per le stazioni appaltanti quanto per gli operatori economici in fase di gara.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 19/06/2025

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