FOCUS: “Il mancato inserimento dei CAM nel bando di gara: tra obbligo normativo e coerenza dell’oggetto contrattuale”

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Con la sentenza n. 645 del 14 aprile 2025, il TAR Piemonte, Sezione I, si è espresso sul presunto obbligo, per la stazione appaltante, di inserire nella legge di gara un espresso richiamo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

L’occasione è offerta da una procedura per l’affidamento di un servizio di rimozione veicoli incidentati, cui il ricorrente imputava la mancata previsione di CAM sulla base del codice CPV attribuito alla gara, sostenendo la necessità di applicazione del D.M. 23 giugno 2022.

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La valutazione del TAR

Il Collegio affronta il motivo principale con un’articolata motivazione, che costituisce un riferimento importante per la corretta interpretazione dell’art. 57.

In primo luogo, viene chiarito che il codice dei contratti pubblici valorizza l’inserimento dei CAM “ove possibile e coerente con l’oggetto di gara”, ma non impone un obbligo generalizzato, che costringa l’amministrazione a strutturare l’appalto in base a criteri “artificiosamente ricondotti a parametri astratti”, non pertinenti rispetto al concreto bisogno da soddisfare.

Nel caso di specie, i CAM evocati dalla ricorrente riguardano la gestione ordinaria dell’igiene urbana (raccolta rifiuti, promozione del riciclo, sensibilizzazione ambientale, ottimizzazione dei percorsi, etc.), mentre l’oggetto della gara riguarda un’attività eccezionale, non programmabile e relativa a veicoli incidentati, ove l’urgenza di ripristino della sicurezza stradale prevale su logiche di gestione continuativa dei rifiuti.

Il TAR rileva, con coerenza sistematica:

Non vi è alcun senso logico nell’imporre il rispetto di un complesso di norme invece concepite per gestire una produzione/smaltimento di tipo ordinario, volontario e continuativo dei rifiuti (peraltro urbani), mentre qui si tratta di rifiuti speciali e pericolosi”.

In tal senso, l’applicazione dei CAM invocati, in assenza di effettiva pertinenza, violerebbe il principio di proporzionalità e coerenza del mezzo rispetto al fine.

La discrezionalità della stazione appaltante nella declinazione ambientale della gara

Un ulteriore aspetto valorizzato dal TAR è il fatto che, pur in assenza di un formale richiamo ai CAM, la stazione appaltante non ha ignorato la dimensione ambientale: il bando prevedeva criteri premiali per:

  • la certificazione ambientale,
  • la classe ecologica dei mezzi,
  • l’ecocompatibilità dei prodotti usati per il ripristino stradale,
  • e la formazione ambientale del personale.

Inoltre, il rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti era espressamente previsto negli atti di gara.

Dunque, la valutazione dell’amministrazione si è incentrata su elementi di compatibilità ambientale concreti e pertinenti, senza rinviare pedissequamente a CAM concepiti per contesti differenti.

L’eventuale selezione “a posteriori” da parte del ricorrente di singoli elementi dei CAM astrattamente applicabili, osserva il TAR, non rappresenta una legittima eterointegrazione ma un tentativo di sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, già esercitata in modo coerente.

Quadro sistematico e implicazioni operative

La sentenza ribadisce un principio importante: la finalità ambientale non può essere perseguita in modo formale e avulso dalla natura concreta dell’appalto.

L’art. 57, infatti, richiede una valutazione caso per caso, evitando approcci rigidi o automatici. I CAM vanno applicati quando pertinenti, e la loro omissione è legittima quando, come nel caso in esame, si dimostra l’assenza di coerenza tra i criteri ambientali richiamati e le esigenze sostanziali del servizio.

Inoltre, l’amministrazione ha la facoltà di valorizzare profili ambientali alternativi, attraverso meccanismi premiali, purché compatibili con i principi di proporzionalità, buon andamento e libera concorrenza.

In definitiva, il TAR Piemonte, con questa pronuncia, offre un’interpretazione equilibrata dell’art. 57 del Codice dei contratti pubblici, riaffermando che la sostenibilità ambientale è un obiettivo da perseguire in modo sostanziale, e non simbolico.

L’inserimento dei CAM non è obbligatorio in astratto, ma richiede una verifica di pertinenza e coerenza con l’oggetto dell’appalto.

La decisione si pone in linea con l’evoluzione giurisprudenziale che privilegia una gestione degli appalti pubblici ispirata a razionalità, flessibilità e adeguatezza al caso concreto, e rappresenta un precedente utile per le stazioni appaltanti che, nel rispetto della normativa, intendano valorizzare la sostenibilità senza snaturare il contenuto e le finalità del contratto.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/04/2025

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