Finalità del “vincolo di aggiudicazione”
Il Tar Toscana, nell’accogliere il ricorso, ricorda la finalità della previsione del “vincolo di aggiudicazione” nel caso di gara suddivisa in lotti.
Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 14/06/2024, n. 721:
Per quanto riguarda la finalità del vincolo di aggiudicazione, il Collegio osserva che la stessa si ravvisa nell’intento di stimolare la concorrenza, impedendo, nello specifico, la concentrazione di più lotti in capo alla stessa impresa e, quindi, che più lotti vengano affidati allo stesso soggetto.
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SCARICA GRATIS LA GUIDALa finalità pro-concorrenziale dell’art. 51, comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016 è stata ben chiarita dallo stesso Consiglio di Stato che ha evidenziato quanto segue: “…la finalità di tale disposizione si rinviene nel Considerando 79 della Direttiva 2014/24/UE, che facoltizza le stazioni appaltanti a limitare il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico “allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento”. Tale indicazione, e la disposizione di diritto interno che ne costituisce attuazione, disvelano pertanto plasticamente il duplice profilo causale dei contratti di appalto pubblici: quello c.d. “contabilistico”, funzionale alle (sole) esigenze di approvvigionamento di beni e servizi dell’amministrazione; e quello c.d. “proconcorrenziale”, efficacemente descritto dalla dottrina con come volto a creare artificialmente le condizioni di concorrenza (peraltro non solo in un’ottica macroeconomica, ma anche allo scopo di favorire l’interesse del contraente pubblico) laddove esse non si sarebbero naturalmente esplicate. 6. Data la superiore premessa va ulteriormente rimarcato, sul piano sistematico, che il terzo comma del citato art. 51 del codice dei contratti pubblici si inserisce nel contesto di una disposizione la cui complessiva disciplina è finalizzata alla tutela – in termini di accesso al mercato delle commesse pubbliche – “delle microimprese, piccole e medie imprese”: così si esprime il primo comma, indicando la finalità della suddivisione in lotti (che è nozione, ed attività, logicamente propedeutica all’inserimento del vincolo di aggiudicazione, che tale suddivisione, appunto, suppone). Si vuol dire cha la disciplina del vincolo di aggiudicazione va interpretata (anche) avuto riguardo al fatto che tale istituto non è isolato, ma è parte del più complesso regime della suddivisione in lotti, che ne costituisce il fondamento sistematico…” (Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2022, n. 8990).
Ancora più chiaramente, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “…l’opzione (distinta, autonoma ed ulteriore) per una limitazione quantitativa del “numero dei lotti che possono essere aggiudicati a ciascun offerente” esibisce una sua concreta specificità, che qualifica e connota il (generico) obiettivo del favor per l’apertura competitiva al mercato (essenzialmente a salvaguardia delle imprese minime, piccole e medie) nel senso di una (più rigorosa ed incisiva) limitazione a forme di concentrazione, accaparramento e acquisizione centralizzata delle commesse pubbliche…il vincolo di aggiudicazione opera in una (più) discrezionale prospettiva distributiva (propriamente antitrust), intesa come tale a disincentivare la concentrazione di potere economico, a precludere l’accaparramento di commesse da parte operatori ‘forti’, strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale.” (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2021, n. 6481).
La lex specialis di gara pertanto deve interpretarsi secondo i comuni criteri ermeneutici, in primis, quello letterale e, non essendo univoca l’interpretazione della locuzione “stessa impresa”, ricorrendo altresì al criterio teleologico e, quindi, come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato, tenendo conto della specifica finalità pro-concorrenziale sottesa alla disposizione di cui all’art. 51, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/06/2024 di Roberto Donati
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