Punto invece che virgola: quando l’errore materiale non inficia l’offerta del concorrente.

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Con la Sentenza n.1034/2023 il Consiglio di Stato, in riforma di una sentenza del TAR Campania, affronta la questione riguardante l’esclusione del concorrente che per errore abbia indicato il ribasso percentuale offerto separando le cifre decimali con il punto invece che con la virgola.

A giudizio del TAR nel caso di specie non era ravvisabile «ictu oculi» l’errore materiale prospettato dal ricorrente il quale sosteneva che a causa dell’errore il ribasso doveva ritenersi irrealistico.

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Il Consiglio si Stato nel riesaminare la questione parte dalla individuazione di quello che, «come affermato da univoca giurisprudenza», è ritenuto errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente, e afferma che: «l’errore materiale è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori integrativi dell’offerta presentata in gara». Sulla riconoscibilità dell’errore il Consiglio di Stato aggiunge: «… che non vale ad escludere che si sia in presenza di un errore emendabile il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo». Così delineati i criteri di valutazione il Giudice in riforma della decisione di prima istanza ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse evidente l’errore di scritturazione e che l’errore fosse riconoscibile con la constatazione che apportando il ribasso erroneamente indicato l’offerta economica sarebbe stata irrealistica. Ritiene, inoltre, il Consiglio di Stato che l’errore fosse rimediabile senza particolari sforzi interpretativi e ricostruttivi perché: «emendabile mediante la sostituzione del punto con la virgola (e viceversa), in modo da rendere i ribassi leggibili nelle misure percentuali».

Infine, per quanto riguarda l’esclusione dell’offerta contenente un errore materiale e quel minimo di attività interpretativa finalizzata alla correzione degli errori, anche nel caso in cui le esclusioni siano state disposte in automatico dal sistema informatico, il Consiglio di Stato afferma che: «L’automatismo del sistema di gestione digitale della gara non può certo prevalere sul potere-dovere della stazione appaltante di correggere gli errori materiali evidenti ictu oculi , anche se non segnalati dal “sistema”, poiché in tali casi la correzione, volta a ricondurre all’effettiva volontà dei concorrenti tutte le offerte in gara, garantisce la par condicio tra i partecipanti…». Si afferma quindi un dovere della Stazione Appaltante di verifica e correzione di eventuali errori materiali evidenti «anche se non segnalati dal “sistema».

A cura di: Redazione TuttoGare

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