Esclusione da gara: Il Consiglio di Stato conferma la decisione nei confronti di un'azienda per l'errato utilizzo della piattaforma telematica

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, con sent. n. 1924, ha respinto l'appello presentato contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia, n. 484/2023, relativa a una procedura di gara indetta per il servizio biennale di deposito, custodia e gestione degli archivi documentali.

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Durante la procedura, due concorrenti hanno inserito un valore numerico in un campo delle offerte tecniche, generando confusione sulla sua interpretazione. La commissione giudicatrice, non chiarita la questione, ha chiesto chiarimenti alle ditte partecipanti, sospendendo temporaneamente la valutazione.

Una delle aziende ha comunicato di aver inserito il valore numerico per rispettare le regole della piattaforma telematica, sottolineando che tale valore era finalizzato a generare l'offerta economica di sistema. Tuttavia, la stazione appaltante ha escluso questa ditta e aggiudicato la gara all'altra azienda, che aveva dichiarato che il valore numerico inserito era privo di significato.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l'azienda avesse commesso un errore evidente nell'inserimento del valore numerico e che avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla stazione appaltante. L'appello presentato al Consiglio di Stato è stato respinto, confermando la decisione del TAR.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l'azienda non ha utilizzato correttamente la piattaforma telematica e che la stazione appaltante ha agito in modo leale prorogando il termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, è stato sottolineato che la procedura è stata guidata e avrebbe richiesto solo una minima diligenza da parte dell'operatore economico.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'esclusione dell'azienda e l'aggiudicazione della gara all'altra parte, respingendo tutte le censure avanzate dall'appellante.

La redazione di TuttoGare PA del 11/03/2024

 

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