È preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa

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Il Tar Sardegna, nell’accogliere il ricorso, conferma l’attualità della giurisprudenza formatasi sotto il vecchio Codice secondo cui  “È preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili”.

Questo quanto ribadito da Tar Sardegna, Sez. II,11/11/2024, n. 794:

Con il secondo motivo la ricorrente contesta, invece, il metodo e i presupposti del giudizio di anomalia espresso dalla stazione appaltante, sotto diversi aspetti.

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Il Collegio condivide tale censura, ritenendo fondata la contestazione che la ricorrente muove nei confronti dei due principali elementi su cui si è basato il giudizio di anomalia dell’offerta, cioè il fatto che …… si sarebbe impegnata a mettere a disposizione un OOSS senza indicarne i costi e la ritenuta incongruità dei costi indicati per la realizzazione di una staccionata volta alla delimitazione dell’area interessata all’intervento.

Cominciando dal primo aspetto, è condivisibile il rilievo della ricorrente secondo cui ……. non sosterrà costi specificamente riconducibili alle prestazioni dell’OOSS, non avendo previsto, tra le figure professionali che faranno parte del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, alcuna figura specificamente assunta in quanto OOSS, non essendo ciò richiesto dal bando di gara (vedi il progetto tecnico allegato all’offerta, pagg. 2 e segg., doc. 14 prodotto dalla difesa della ricorrente). Difatti …….. ha indicato in offerta le figure professionali effettivamente richieste dal bando, quali ausiliario della sosta”“addetto agli accessi” e “manutentore”, mentre resta privo di rilievo il fatto che uno degli interessati possieda anche la qualifica di OOSS -e che perciò ……. abbia potuto offrire lo svolgimento della relativa prestazione per far fronte a eventuali situazioni di emergenza- essendo questa una prestazione meramente occasionale e improduttiva di costi economici aggiuntivi, per cui trova applicazione, il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi nella vigenza del precedente codice ma tuttora attuale, secondo cui “È preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta -e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante- risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost., cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306; V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008); serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre. Tale essendo la ratio della citata prescrizione, è gioco forza riconoscere che l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente (nella vicenda de qua il dietista), ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/11/2024 di Roberto Donati

 

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