E’ ammissibile, nelle procedure negoziate, la costituzione di RTI tra due o più imprese prequalificatesi separatamente nella indagine di mercato
La fase procedimentale avente per oggetto la manifestazione di interesse ad opera di taluni operatori economici, ancorché funzionale alla concreta individuazione dei potenziali soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata, va intesa come procedimento “autonomo” e “preliminare” rispetto alla gara in senso proprio, risultando fase “preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, alla stregua di una semplice prefase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto”.
E’ dunque ammissibile, nel caso di procedure negoziate, la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra due o più imprese prequalificatesi separatamente nella fase di indagine di mercato, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso.
Questo vale, come nel caso in esame, anche nel caso in cui l’operatore abbia partecipato alla pregressa fase di indagine di mercato in qualità di mandatario di un diverso raggruppamento. Tale circostanza costituisce un dato neutro sia in ragione della cesura sussistente tra la pre-fase di indagine di mercato e quella di gara in senso proprio, sia per le norme della gara in questione.
Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 02/02/2026, n. 131:
9.4. Collocandosi quindi in una fase antecedente rispetto alla procedura negoziata stricto sensu intesa, deve pertanto considerarsi legittimo, in piena coerenza con quanto disposto dall’art. 68, comma 19, del D. lgs. n. 36/2023, che un operatore, il quale abbia manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura in forma singola, decida poi di presentare la propria offerta in qualità di componente di un raggruppamento di imprese (in tal senso si veda T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 22333/2024).
Del resto, pur con riguardo al pregresso Codice degli appalti di cui al D. lgs. n. 50/2016, ma esprimendo un principio da ritenersi invariato anche all’esito dell’entrata in vigore del nuovo Codice del 2023, è stato già rilevato che “Nessuna norma vieta che due soggetti che hanno separatamente chiesto di essere invitati a partecipare alla gara presentino un’offerta unica. Al contrario, nelle procedure articolate su più segmenti procedimentali (procedure ristrette, negoziate, dialogo competitivo), la giurisprudenza ammette pacificamente la modificazione soggettiva dell’operatore partecipante prima della presentazione dell’offerta, […] rendendo immutabile la composizione soggettiva dell’offerente solo a seguito della presentazione dell’offerta. Ciò implicitamente ammetteva la possibilità della modificazione soggettiva nella fase compresa tra la manifestazione di interesse a partecipare alla gara e la presentazione dell’offerta dopo il ricevimento dell’invito ad offrire” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, n. 861/2025, che richiama anche Cons. Stato, V, n. 1548/2014; analogamente anche T.A.R. Veneto, Venezia, I, n. 59/2022; si rinvia anche a tutti i precedenti conformi indicati in motivazione da T.A.R. Roma, n. 22333/2024, cit.).
9.5. A ciò si aggiunga, d’altro canto, che l’opposta ricostruzione ermeneutica suggerita dalla ricorrente non appare coerente neppure con le stesse disposizioni della lex specialis, atteso che l’ultimo periodo dell’art. 12.1. del Disciplinare di gara, facendo espresso richiamo ed essenzialmente ricalcando il contenuto dell’art. 68, comma 19, del D. lgs. n. 36/2023, facoltizza chiaramente l’operatore economico invitato individualmente a presentare poi la propria offerta all’interno di un raggruppamento con altri soggetti, purché a condizione di assumere il ruolo di mandatario rispetto a detto raggruppamento.
Il che è, appunto, quanto verificatosi nel caso di specie, ove la yyy S.r.l. ha nella pre-fase di gara dichiarato di voler partecipare alla procedura negoziata in forma individuale, presentando però poi la propria offerta in forma associata con la xxx S.r.l., assumendo al contempo il ruolo di mandataria all’interno del costituendo raggruppamento, in piena coerenza dunque con il dato normativo primario e con la specifica disciplina di gara.
9.6. Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando il fatto che la xxx S.r.l. aveva partecipato alla pregressa fase di indagine di mercato in qualità di ente mandatario di un diverso raggruppamento, tale circostanza costituendo un dato neutro ai fini che qui interessano, sia in ragione della già rilevata cesura sussistente tra la pre-fase di indagine di mercato e quella di gara in senso proprio, sia perché non è riscontrabile, all’interno della lex specialis della procedura, alcuna previsione tesa a precludere una simile possibilità per gli operatori.
9.7. Nessuna modifica soggettiva dell’operatore partecipante è pertanto ravvisabile nel caso di specie, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei principi di concorrenza, par condicio e risultato prospettata dalla ricorrente.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/02/2026 di Roberto Donati

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